Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3025/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 211/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202503395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia n. 211/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia n. 211/2024, nella parte in cui il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre rivalutazione e interessi. La ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo. Ha dedotto l’inottemperanza del Ministero e chiesto anche la preventiva nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Le spese del giudizio civile, distratte in favore del procuratore antistatario, non erano comprese nell’oggetto dell’ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il giudicato, la sua notificazione e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, l’inottemperanza è risultata incontestata e l’an e il quantum del credito erano determinati. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire la sentenza del Tribunale di Pavia entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente 2.500 euro, oltre rivalutazione e interessi per ciascun anno. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce il fondamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto per ciascun anno scolastico interessato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, il cui rispetto è stato verificato dal TAR prima di esaminare l’ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che invoca l’esecuzione di un giudicato deve comprovare l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione all’amministrazione, nonché il rispetto del termine dilatorio eventualmente previsto dalla legge.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’esecuzione del giudicato, e risultano determinati l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente l’adempimento secondo le modalità e i termini necessari.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione.
  • L’attività del commissario ad acta può essere affidata a un organo pubblico individuato in ragione delle sue competenze istituzionali, con facoltà di delega interna; quando l’incarico è connesso ai doveri d’istituto, non spetta uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuolaSpese di lite
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.