Sentenza n. 1368/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base e contestuale sospensione dei lavori
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale del 17 aprile 2026 con cui era stato avviato il procedimento di annullamento in autotutela dell'autorizzazione rilasciata il 20 settembre 2025 ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per l'installazione di una stazione radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili, nonché disposta la sospensione dei lavori fino alla conclusione del procedimento. Il testo non espone specifici motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio, con determina dirigenziale n. 201 del 20 luglio 2026, il Comune ha archiviato il procedimento di annullamento in autotutela e ha disposto la cessazione immediata della sospensione dei lavori. La società ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. Il TAR, rilevato che l'amministrazione aveva adottato atti satisfattivi rispetto all'oggetto della controversia, ha definito il giudizio in rito ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., dichiarando la cessata materia del contendere. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
definizione della controversia in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio mediante sentenza semplificata, ravvisandone i presupposti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta archiviazione del procedimento amministrativo e la cessazione della sospensione dei lavori hanno determinato la cessata materia del contendere.
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
Costituisce la base normativa dell'autorizzazione per l'installazione della stazione radio base, ma il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avente a oggetto l'impugnazione dell'avvio di un procedimento amministrativo e di una misura cautelare amministrativa, l'amministrazione archivia il procedimento e revoca o fa cessare la misura contestata, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessata materia del contendere.
- La cessata materia del contendere può essere dichiarata con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., quando la sopravvenienza amministrativa definisce integralmente la situazione oggetto dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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