Regolamento (UE) 2023/735
Regolamento delegato (UE) 2023/735 della Commissione del 30 gennaio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 per quanto riguarda l’obbligo di presentare fatture per stabilire il quantitativo di riferimento e che precisa alcuni aspetti del sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/760 per semplificare la gestione dei contingenti tariffari agricoli soggetti a titoli. In particolare elimina l’obbligo di presentare la fattura ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento, proroga da 10 a 30 giorni il termine per notificare le modifiche del fascicolo LORI e chiarisce il riparto di competenze nelle denunce per registrazione indebita. Le modifiche mirano a ridurre gli oneri amministrativi e a rendere più coerente il funzionamento del sistema elettronico LORI.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 sui contingenti tariffari agricoli soggetti a titoli, sopprimendo l’obbligo di presentare la fattura per determinare il quantitativo di riferimento e precisando taluni profili del sistema LORI.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità emittenti coinvolti nella gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione di prodotti agricoli soggetti a titoli, nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013. Incide sulle procedure di determinazione del quantitativo di riferimento, sulla registrazione e aggiornamento del fascicolo LORI e sulla gestione delle denunce per registrazione indebita. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/760 in materia di contingenti tariffari agricoli e sistema LORI
Il regolamento delegato (UE) 2023/735 della Commissione interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/760, che disciplina le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione ed esportazione di prodotti agricoli soggetti a titoli. L’intervento è motivato, secondo i considerando, dall’esigenza di semplificare gli adempimenti per operatori e autorità emittenti, eliminare incoerenze interne del testo e chiarire il funzionamento del sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (LORI).
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano gli operatori che presentano domande o gestiscono titoli nell’ambito dei contingenti tariffari agricoli e le autorità emittenti nazionali incaricate dei controlli e della gestione del fascicolo LORI. Il regolamento incide anche sulle verifiche documentali connesse alle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica nell’Unione e sulla cooperazione amministrativa tra Stati membri in caso di denuncia per registrazione indebita.
Obbligo documentale per il quantitativo di riferimento
L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/760 viene modificato per ridurre gli oneri amministrativi. Non viene più richiesto, in termini generali, che l’operatore presenti la fattura all’autorità emittente ai fini della determinazione del quantitativo di riferimento; al suo posto, la stampa certificata conforme della dichiarazione doganale utilizzata per tale determinazione deve contenere il numero della fattura di cui all’articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Inoltre, le autorità emittenti devono confrontare le informazioni contenute nei titoli di importazione e nelle dichiarazioni doganali. I documenti non devono presentare discrepanze riguardo:
- all’identità dell’importatore o del dichiarante;
- alla descrizione del prodotto.
Le verifiche devono essere effettuate sulla base dell’analisi dei rischi degli Stati membri. È infine soppresso il paragrafo 4 dell’articolo 10.
Aggiornamento del fascicolo LORI
L’articolo 13, paragrafo 12, viene modificato estendendo il termine per comunicare le modifiche del fascicolo LORI: l’operatore deve notificare all’autorità emittente le variazioni entro 30 giorni di calendario dalla data in cui producono effetto, e non più entro 10 giorni. La scelta risponde alla considerazione che le modifiche possono richiedere tempi lunghi di attuazione e che gli operatori hanno incontrato difficoltà nel rispettare il termine originario.
Registrazione previa e sospensione del requisito del quantitativo di riferimento
Per eliminare una discrepanza tra le disposizioni interne del regolamento delegato (UE) 2020/760, l’articolo 13, paragrafo 13, viene riscritto. Quando il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 9, la Commissione sospende anche il requisito di registrazione previa degli operatori nel sistema elettronico LORI.
Denunce per registrazione indebita e riparto delle competenze
L’articolo 14, paragrafo 2, viene precisato per chiarire il ruolo delle autorità coinvolte nelle denunce relative a una registrazione indebita. Se la denuncia è ritenuta fondata, l’autorità emittente dello Stato membro del denunciante procede con i controlli ritenuti opportuni. Quando l’operatore controllato è stabilito e registrato ai fini IVA in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità che ha ricevuto la denuncia, quest’ultima deve fornire assistenza all’autorità emittente dello Stato membro di stabilimento, che è quella competente a svolgere tempestivamente il controllo.
L’esito del controllo deve essere inserito nel sistema elettronico LORI e integrato nel fascicolo LORI dell’operatore interessato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione dell’obbligo di presentare la fattura
L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/760 è sostituito: l’operatore deve far sì che la stampa certificata conforme della dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica nell’Unione, usata per stabilire il quantitativo di riferimento, contenga il numero della fattura di cui all’articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. È soppresso il paragrafo 4 dell’articolo 10.
Verifiche delle autorità emittenti
L’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito prevedendo che le autorità emittenti confrontino le informazioni sui titoli di importazione e sulle dichiarazioni doganali. I documenti non devono presentare discrepanze sull’identità dell’importatore o del dichiarante, né sulla descrizione del prodotto. Le verifiche sono effettuate in base all’analisi dei rischi degli Stati membri.
Termine per comunicare le modifiche del fascicolo LORI
L’articolo 13, paragrafo 12, è modificato per estendere da 10 a 30 giorni di calendario il termine entro cui l’operatore deve notificare all’autorità emittente le modifiche del proprio fascicolo LORI, decorrenti dalla data in cui esse hanno effetto.
Sospensione della registrazione previa nel sistema LORI
L’articolo 13, paragrafo 13, è sostituito per chiarire che, qualora il requisito del quantitativo di riferimento sia stato sospeso ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 9, la Commissione sospende il requisito di registrazione previa degli operatori nel sistema elettronico LORI.
Denunce per registrazione indebita e controlli
L’articolo 14, paragrafo 2, è sostituito precisando che l’autorità emittente dello Stato membro del denunciante valuta la fondatezza della denuncia e vi dà seguito con i controlli opportuni. Se l’operatore controllato è stabilito e registrato ai fini IVA in uno Stato membro diverso, l’autorità che ha ricevuto la denuncia presta assistenza all’autorità competente dello Stato membro di stabilimento, che procede tempestivamente al controllo. L’esito del controllo è inserito nel sistema elettronico LORI e integrato nel fascicolo LORI dell’operatore.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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