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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31030/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un giudizio di rinvio conseguente a precedente annullamento parziale della Cassazione. In origine era stata annullata l'assoluzione di un imputato dal reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p. e, per altro imputato, era stata disposta la rideterminazione della pena perché il reato più grave posto a base del calcolo sanzionatorio non era più quello ritenuto dalla corte territoriale. Nel giudizio di rinvio la corte di appello ha condannato il primo imputato per partecipazione all'associazione mafiosa e ha rideterminato la pena del secondo. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la corte di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto provata la sua partecipazione al sodalizio, senza valutare adeguatamente l'attendibilità del collaboratore di giustizia e senza riscontrare in modo specifico le dichiarazioni con le intercettazioni; ha inoltre sostenuto che mancava prova di un contributo effettivo all'associazione, anche alla luce dei criteri delle Sezioni Unite sulla partecipazione mafiosa e del fatto che non gli erano stati contestati reati-fine. Il secondo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione delle attenuanti generiche, lamentando che la corte di appello non avesse valutato una questione già proposta nei precedenti atti di impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo, ha ritenuto il motivo aspecifico: la corte di rinvio si era conformata al principio di diritto sulla partecipazione mafiosa elaborato dalle Sezioni Unite, valorizzando un contributo concreto, effettivo e riconoscibile alla vita dell'associazione, consistente nell'aver favorito l'ingresso del genero del ricorrente nella consorteria mafiosa; la motivazione è stata ritenuta logica e immune da vizi, e le doglianze difensive sono state giudicate generiche. Quanto al secondo, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la corte di rinvio si era limitata alla rideterminazione della pena per il reato associativo già definitivamente accertato, applicando il minimo edittale più favorevole, e la questione delle attenuanti generiche non risultava devoluta al giudice del rinvio né compresa nel perimetro del giudizio residuo. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese delle parti civili costituite.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    La partecipazione all'associazione mafiosa richiede un apporto concreto, effettivo e riconoscibile alla vita del sodalizio, anche attraverso forme atipiche e ricostruibili in via indiziaria; il reclutamento o il favorire l'ingresso di nuovi affiliati può integrare partecipazione punibile.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Il ricorrente lamenta il difetto di motivazione; la Corte ritiene le censure generiche o manifestamente infondate a fronte di una motivazione coerente e non illogica.

  • art. 192 c.p.p.

    Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e i riscontri sono richiamati dalla difesa; la Corte osserva che, nel caso concreto, la prova è stata tratta da conversazioni intercettate di contenuto univoco, senza necessità di ulteriori contestazioni sull'attendibilità non oggetto della decisione impugnata.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È evocato quale parametro del dovere motivazionale; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e logicamente articolata.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato nel motivo del ricorrente per contestare il concorso nel reato associativo; la Corte non accoglie la censura in quanto la partecipazione è stata ritenuta provata sulla base di un apporto concreto all'associazione.

  • art. 62-bis c.p.

    La questione delle attenuanti generiche non è stata ritenuta devoluta al giudice di rinvio e dunque non doveva essere esaminata in quella sede.

  • art. 132 c.p.

    Evocato in relazione alla determinazione della pena; la Corte osserva che il giudice di rinvio ha applicato il minimo edittale secondo la disciplina più favorevole vigente al tempo del fatto.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato con riferimento ai criteri di commisurazione della pena; la censura è respinta perché il giudizio di rinvio era limitato alla rideterminazione della pena per il reato associativo.

  • Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari

    Le Sezioni unite sono richiamate per il principio secondo cui la partecipazione mafiosa non coincide con una mera adesione psicologica o con l'affermazione di uno status, ma richiede un'attivazione fattiva a favore della consorteria, traducibile in un contributo concreto, anche atipico e successivo all'inserimento formale.

  • decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea

    Richiamata come conferma euro-unitaria della nozione di partecipazione a un'organizzazione criminale, comprensiva del reclutamento di nuovi membri.

Massime di principio

  • La partecipazione all'associazione mafiosa richiede la prova di un contributo concreto, effettivo e visibile alla vita del sodalizio, non essendo sufficiente la mera affermazione di appartenenza o un generico atteggiamento di disponibilità.
  • Il contributo partecipativo può consistere anche in condotte atipiche e indirette, purché idonee a rafforzare l'organizzazione, come il reclutamento o il favorire l'ingresso di nuovi membri.
  • La prova della partecipazione può essere desunta anche da elementi indiziari e da intercettazioni, se il loro contenuto è univoco e logicamente valorizzato nella motivazione.
  • In sede di rinvio il giudice è vincolato al perimetro tracciato dalla sentenza rescindente e non può riesaminare questioni non devolute o già coperte da giudicato interno.
  • La mancata devoluzione di una specifica questione nel ricorso originario impedisce di pretenderne l'esame nel successivo giudizio di rinvio sulla sola rideterminazione della pena.
  • Le doglianze di legittimità che si limitano a contestazioni generiche, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito, sono inammissibili per aspecificità.

Come è indicizzato

RamiReati contro la PA
IstitutiConcorso di persone

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