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Sentenza

Sentenza n. 413/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 919/2024 in data 26 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 919/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a ottenere la carta docente, o altro equipollente, per cinque anni scolastici, per l’importo di 500 euro per ciascun anno. Ha dedotto che il Ministero, benché la sentenza fosse stata notificata il 22 febbraio 2025 e fosse intervenuto il passaggio in giudicato certificato dalla cancelleria, non aveva eseguito spontaneamente il comando giudiziale. Ha chiesto l’ordine di esecuzione, la determinazione delle modalità esecutive anche in sostituzione dell’Amministrazione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudice ha rilevato inoltre che era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto originariamente sussistenti i presupposti per l’azione di ottemperanza: il ricorrente aveva documentato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, l’Amministrazione non aveva contestato l’inadempimento e risultava decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Tuttavia, nel corso del giudizio, il Ministero ha versato quanto dovuto, determinando l’estinzione della pretesa sostanziale e la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell’ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato, anche quando pronunciate dal giudice ordinario nei casi previsti dalla legge.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, determinare le modalità esecutive, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la previsione di una penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; nel caso concreto il termine risultava decorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’Amministrazione destinataria non abbia dato spontanea esecuzione al comando giudiziale.
  • Per l’esperibilità dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale deve essere decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
  • L’adempimento dell’Amministrazione intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa sostanziale del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.
  • Se l’Amministrazione adempie soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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