Cassazione Penale, Sentenza n. 3426/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fischetti impugna la conferma della condanna (rito abbreviato e appello) per il delitto di cui all'art. 479 c.p., asserendo di aver attestato in atto pubblico la regolarità di forniture e servizi relativi a lavori di manutenzione eseguiti dall'impresa appaltatrice. Contesta: 1) la preferenza accordata dalla Corte territoriale al consulente tecnico del PM rispetto al consulente della difesa senza adeguata motivazione e senza ordinare una perizia d'ufficio o la rinnovazione dell'istruttoria; 2) la carenza di motivazione e l'errore nell'accertamento della causa dei vizi dell'opera (attribuiti ingiustamente alla posa dei cordoli e non ad eventi meteorici o vandalici), lamentando l'assenza di analisi del "metodo" scientifico adottato; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza adeguata motivazione e senza rispetto dei parametri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi aspecifici e manifestamente infondati: i giudici di merito, avendo fornito motivazione razionale e congrua, potevano scegliere la tesi del consulente del PM nell'ambito del libero convincimento e non era necessaria la rinnovazione istruttoria in appello. Ha evidenziato che la decisione è stata supportata da elementi probatori (rilievi fotografici, computo metrico, constatazione dell'assenza di scavo e di adeguato allettamento dei cordoli) e che la censura non ha prodotto critiche specifiche alle metodologie del consulente dell'accusa. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: il giudice può, nel negare le generiche, limitarsi a richiamare gli elementi ritenuti decisivi (qui il pregiudizio economico arrecato alla pubblica amministrazione). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 479 cod. pen.
Norma oggetto dell'accusa: responsabilità penale per attestazioni false/inidonee in atto pubblico; la Corte ha confermato che l'imputato è stato ritenuto responsabile per le attestazioni sulla regolarità delle forniture/servizi.
art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020
Disposizione che ha consentito il trattamento del procedimento in forma cartolare; citata per ricordare la modalità di trattazione del procedimento in Cassazione.
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione invocata dal ricorrente (vizi di motivazione e inosservanza di legge); la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici o infondati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di esposizione dei motivi nel ricorso; il ricorso ha richiamato i motivi nei limiti strettamente necessari.
art. 133 cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che, nel negare le generiche, il giudice può riferirsi agli elementi ritenuti decisivi senza dover elencare tutti i fattori favorevoli o sfavorevoli.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e, valutata la colpa nella formulazione dei motivi, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di prova tecnica, la Corte di Cassazione non sostituisce il proprio apprezzamento tecnico-scientifico a quello del giudice di merito: verifica la razionalità e la correttezza metodologica della valutazione e la completezza della motivazione, non l'"esattezza" scientifica della tesi scelta.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (perizia d'ufficio o nuovo esame) è eccezionale e va disposta solo se il giudice ritiene impossibile decidere sulla base degli atti; la mera contrapposizione tra perizie non impone automaticamente la rinnovazione.
- Per censurare la motivazione che ha scelto una consulenza piuttosto che un'altra è necessario criticare in modo specifico le metodologie o gli elementi tecnici adottati dall'organo peritale; affermazioni generiche sulla preferibilità di una tesi sono inammissibili.
- Nel valutare le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a motivare riferendosi agli elementi ritenuti decisivi: non è necessario esaurire tutti i fattori favorevoli e sfavorevoli, purché la motivazione sia congrua.
- La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa valutazione di fatto senza proporre censure giuridiche e motivate sulla correttezza del procedimento o della metodologia probatoria; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella formulazione dei motivi.
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