Ordinanza n. 1106/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione recante il rigetto delle difese ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, nell'ambito del procedimento di cancellazione dall'elenco degli operatori di apparecchi e terminali da intrattenimento (RIES), notificata in data 23.1.2026 a mezzo pec; - della comunicazione di “riassunzione del procedimento” di cancellazione, prot. n. 11099 del 30.12.2025, con rinnovo dell'avvio ex art. 7 della L. n. 241 del 1990; - della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 67791 del 29.10.2025, emessa dall'Ufficio dei Monopoli per la Campania - Sede di Napoli, recante contestuale sospensione dall'elenco RIES e del collegamento telematico degli apparecchi; - nonché di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, ivi compreso l'eventuale provvedimento definitivo di cancellazione dall'elenco, ove medio tempore adottato e non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti del procedimento di cancellazione dall'elenco RIES, comprendenti il rigetto delle difese ex art. 10-bis l. 241/1990, la riassunzione del procedimento e la sospensione dall'elenco e del collegamento telematico degli apparecchi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dei monopoli)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la comunicazione di rigetto delle difese presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, la comunicazione di riassunzione del procedimento con rinnovo dell'avvio, la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'elenco degli operatori di apparecchi e terminali da intrattenimento (RIES), con contestuale sospensione dall'elenco e del collegamento telematico degli apparecchi, nonché gli eventuali atti consequenziali, incluso l'eventuale provvedimento definitivo di cancellazione. Il testo non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il giudice ha valutato il fumus in relazione alla condanna riportata dal ricorrente e alla mancata definizione del procedimento di riabilitazione alla data dell'atto impugnato.
La decisione
Il Collegio ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la valutazione dell'assegnazione del ricorso alla Sezione interna competente per materia, rilevando che la controversia attiene prima facie alla materia dei monopoli nazionali, delle concessioni e rivendite e delle attività connesse, attribuita alla Sezione IX secondo la ripartizione interna delle materie. Quanto alla domanda cautelare, ha confermato la valutazione negativa già espressa in sede monocratica e ha rigettato la sospensiva per carenza di fumus boni iuris: la condanna riportata dal ricorrente, non risultando definito il procedimento di riabilitazione alla data dell'atto, appare integrare la fattispecie ostativa prevista dall'art. 1, comma 533-bis, della legge indicata nel provvedimento e dall'art. 5, comma 1, lett. a), del provvedimento direttoriale del 9 settembre 2011. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 1, comma 533, l. 266/2005
Individua la disciplina dell'elenco degli operatori di apparecchi e terminali da intrattenimento (RIES), come richiamata nel provvedimento.
art. 1, comma 82, l. 220/2010
Ha sostituito la disposizione richiamata in materia di elenco RIES.
art. 1, comma 533-bis, l. 266/2005
È stata ritenuta, in sede cautelare, fonte della fattispecie ostativa collegata alla condanna riportata dal ricorrente.
art. 5, comma 1, lett. a), provvedimento del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/31857/Giochi/ADI del 9.9.2011
È stato ritenuto applicabile quale ulteriore previsione ostativa all'iscrizione o permanenza nell'elenco RIES.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina le difese del privato nell'ambito del procedimento, il cui rigetto è stato impugnato.
art. 7 l. 241/1990
Disciplina la comunicazione di avvio del procedimento, rinnovata nella riassunzione del procedimento di cancellazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare collegiale.
art. 56 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare monocratica, già negata per carenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la condanna riportata dall'operatore iscritto nell'elenco RIES può integrare una fattispecie ostativa alla permanenza nell'elenco quando, alla data dell'atto amministrativo, non risulti definito il procedimento di riabilitazione previsto o rilevante ai fini della disciplina applicabile.
- La domanda cautelare deve essere rigettata per carenza di fumus boni iuris quando gli elementi indicati dall'amministrazione appaiano prima facie riconducibili a una specifica causa ostativa prevista dalla legge e dalla disciplina attuativa.
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