Sentenza n. 2777/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 2881/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 19 giugno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2881/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente dell’importo di € 500,00 per l’anno scolastico 2024/2025. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 20 giugno 2025, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 18 dicembre 2025, ma non era stata eseguita. La ricorrente ha quindi domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell’integrale adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che il titolo giudiziale era passato in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che era stato notificato all’Amministrazione in copia conforme. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza della prova dell’avvenuta esecuzione, ha ordinato al Ministero di adempiere entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, erogando la Carta docente per l’importo di € 500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notificazione del titolo fino al saldo. Il dispositivo motivazionale contiene un riferimento all’anno scolastico 2023/2024, mentre il titolo e la restante motivazione indicano l’anno 2024/2025. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e da eseguire nei successivi 60 giorni. Il Commissario dovrà determinare l’importo dovuto e adottare gli atti necessari all’adempimento, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, da corrispondere ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il TAR ha utilizzato la norma per verificare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, attestato dalla cancelleria.
art. 474 c.p.c.
La sentenza dotata di attestazione di conformità costituisce, secondo il richiamo operato dal TAR, titolo esecutivo notificabile ai fini dell’esecuzione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata quale base normativa della Carta elettronica o Carta docente dell’importo nominale di € 500,00.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale da eseguire è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione in copia conforme e, nei confronti di una pubblica amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’integrale esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare fin d’ora un Commissario ad acta, prevedendo che l’incarico sia attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l’attività esecutiva demandata; quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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