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Sentenza

Sentenza n. 2228/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 776/2024 della Corte d'Appello di Milano - Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202503473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici 2017/18-2023/24

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 776/2024 della Corte d'Appello di Milano, notificata al Ministero il 15 aprile 2025, con la quale l'amministrazione era stata condannata a riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la Carta Docente, per complessivi euro 3.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Deduceva che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, senza che il Ministero avesse effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Chiedeva quindi l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente dimostravano l'assenza di qualsiasi pagamento; il Ministero, pur costituito, si era limitato a una memoria di stile, senza contestare né l'esistenza né l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione. Il Tribunale ha quindi accertato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, diretta ad accertare l'inottemperanza al giudicato e a imporre all'amministrazione l'esecuzione del titolo.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale l'amministrazione deve provvedere al pagamento; decorso inutilmente tale termine, può essere proposta l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale quale fondamento del beneficio economico annuale attribuito mediante la Carta Docente.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È la disposizione richiamata dalla sentenza da eseguire per la decorrenza di interessi o rivalutazione sulle somme dovute.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di ritenere non contestato il credito nell'an e nel quantum.
  • Accertata l'inottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale pagamento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo dell'amministrazione finanziaria territorialmente competente, con facoltà di delega e con imputazione delle spese dell'attività commissariale all'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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