Cassazione Penale, Sentenza n. 15883/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida del DASPO (durata anni cinque) e dell'obbligo di presentazione per due anni imposti dal Questore di Bolzano a seguito di disordini in occasione di una partita di hockey. Il ricorrente deduceva: (1) violazione di legge per eccessiva compressione del tempo a disposizione della difesa, perché l'ordinanza di convalida è stata emessa prima del decorso delle 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore e senza che la difesa avesse avuto almeno 24 ore per consultare il fascicolo; (2) vizio di motivazione quanto all'applicazione dell'obbligo di presentazione, essendo mancata verifica della concreta pericolosità attuale del ricorrente, dato che un precedente divieto risaliva al 1999.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza di convalida è stata emessa prima che fossero trascorse le 48 ore dalla notifica, violando il diritto di difesa. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione imposto dal Questore (provvedimento 11/09/2024) e ha dichiarato l'inefficacia in parte qua di tale provvedimento. Ha inoltre disposto che il dispositivo sia comunicato al Questore di Bolzano.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. III, Pedretti, n. 20366 del 02/12/2020)
«in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale»
La Corte interpreta il termine di 48 ore come requisito procedurale imprescindibile per garantire il diritto di difesa: la convalida antecedente a tale termine determina nullità generale della convalida nella parte che comprime il diritto di difesa.
Giurisprudenza successive richiamate (Sez. III, Marano n. 9809 del 14/10/2024; Cerciello n. 3738 del 10/10/2024)
Conferma dell'orientamento secondo cui la decorrenza di 48 ore è condizione sostanziale per la validità della convalida di provvedimenti cautelari in materia di ordine pubblico/manifestazioni sportive; la sua violazione comporta nullità.
Massime di principio
- La convalida di un provvedimento impositivo (es. obbligo di presentazione collegato a DASPO) non può essere pronunciata prima che siano trascorse 48 ore dalla notifica: in caso contrario la convalida è nulla e la parte interessata può ottenere l'annullamento senza rinvio della convalida limitatamente alla misura che ha compresso il diritto di difesa.
- La difesa deve avere un tempo effettivo per esaminare il fascicolo e predisporre memorie e documenti; la prassi giurisprudenziale valorizza un arco temporale minimo (anche riferito a 24 ore per la consultazione), la compressione di tali tempi può costituire motivo di annullamento.
- Quando il giudice convalida provvedimenti amministrativi di tipo cautelare collegati a disordini sportivi, la correttezza procedurale (rispetto dei termini e disponibilità del fascicolo) è essenziale e prevale sulle valutazioni di merito se compromessa.
- Se l'ordinanza di convalida è annullata per vizio procedurale limitatamente a una misura (es. obbligo di presentazione), la Corte può dichiarare l'inefficacia in parte del provvedimento amministrativo originario senza rinvio, con comunicazione all'autorità che ha emanato il provvedimento (es. Questore).
- Sebbene la precedente sanzione amministrativa possa costituire presunzione di pericolosità, quando il precedente è remoto (es. antecedente di molti anni) il giudice deve motivare la rilevanza della pericolosità attuale se intende riproporre misure analoghe; in mancanza ciò può costituire un ulteriore motivo di censura.
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