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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09220/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (passeggeri)

La controversia

Alcuni passeggeri convenivano il vettore aereo chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo del volo di ritorno previsto con arrivo a Venezia il 16 febbraio 2018, poi giunto il 17 febbraio 2018 a Milano, con conseguenti spese aggiuntive per raggiungere Venezia. Il giudice di pace adito si dichiarava incompetente a favore del giudice di pace di Venezia; la causa veniva riassunta davanti a quest'ultimo. Il vettore impugnava la decisione davanti al Tribunale di Bologna, che rigettava l'appello ritenendo corretta la competenza di Venezia quale luogo di destinazione del volo e osservando, sulle spese, che il giudice di pace aveva in realtà disposto la compensazione. In cassazione il vettore proponeva tre motivi: violazione delle norme sulla competenza (artt. 19, 20 e 38 c.p.c.), violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sulle spese, e nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante ex art. 132 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione del tribunale era una sentenza che decideva esclusivamente sulla competenza e che, pertanto, avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento necessario di competenza, non con ricorso ordinario per cassazione. Ha escluso la conversione del ricorso in istanza di regolamento di competenza perché il ricorso era stato notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.c., essendo la sentenza pubblicata e notificata l'8 luglio 2021 e il ricorso notificato il 7 febbraio 2022. Non sono state liquidate le spese perché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c.

    richiamato come base del motivo di ricorso relativo alla competenza, ma il mezzo di impugnazione prescelto è stato ritenuto improprio per una sentenza che decideva esclusivamente sulla competenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per il motivo di violazione di legge sulle spese, ritenuto assorbito dall'inammissibilità del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza, ma non esaminato nel merito perché il ricorso era inammissibile.

  • art. 19 c.p.c.

    norma invocata sulla competenza territoriale, non esaminata nel merito.

  • art. 20 c.p.c.

    norma invocata sulla competenza territoriale, non esaminata nel merito.

  • art. 38 c.p.c.

    norma invocata sulla competenza; la sentenza impugnata, essendo sulla competenza, andava censurata con regolamento di competenza.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per le spese di lite, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese, ma la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione, ma la doglianza non è stata scrutinata nel merito.

  • art. 42 c.p.c.

    indicato come rimedio necessario contro la sentenza del tribunale che decide in appello solo sulla competenza del giudice di pace.

  • art. 46 c.p.c.

    richiamato solo per escludere che la non proponibilità del regolamento davanti alle decisioni del giudice di pace elimini la necessità del regolamento contro la sentenza d'appello sulla competenza.

  • art. 47, comma 2, c.p.c.

    termine perentorio di trenta giorni entro cui il ricorso può convertirsi in istanza di regolamento di competenza; nella specie il termine non era rispettato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    utilizzato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La sentenza che decide esclusivamente sulla competenza, anche quando contenga statuizioni accessorie sulle spese, va impugnata con regolamento necessario di competenza e non con ricorso ordinario per cassazione.
  • La conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento di competenza è possibile solo se il ricorso è stato proposto nel termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.c.; oltre tale termine la conversione è preclusa.
  • Quando il giudizio di legittimità si conclude con inammissibilità del ricorso e la controparte non svolge difese, non si provvede sulle spese.
  • La qualificazione del provvedimento come decisione sulla competenza dipende dal contenuto sostanziale della sentenza, non dal fatto che il giudice abbia affrontato incidentalmente questioni di rito, di merito o accessorie.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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