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Sentenza

Sentenza n. 1630/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto, prot. n. -OMISSIS-/Area 1/O.S.P./6H, recante data 3 marzo 2023 e notificato in data 8 marzo, con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha respinto l'istanza prodotta dal ricorrente, intesa ad ottenere la revoca del divieto ex art 39 T.U.L.P.S. disposto con decreto prefettizio -OMISSIS-Area 1/ O.S.P./6H in data 18 dicembre 2019 e notificato in data 4 gennaio 2019, per sopravvenuta riabilitazione del ricorrente; - nonché di ogni altro presupposto conseguenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Giustizia amministrativa202300768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e prodotti esplodenti nonostante la sopravvenuta riabilitazione penale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (titolare di porto d'armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già destinatario di un divieto prefettizio di detenzione di armi adottato in ragione di una condanna per lesioni personali derivanti da conflitti di vicinato, ha impugnato il successivo diniego con cui la Prefettura ha respinto la richiesta di revoca del divieto dopo l'intervenuta riabilitazione penale. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando che l'Amministrazione si fosse limitata a richiamare la precedente condanna e una generica inaffidabilità, senza considerare la riabilitazione, la risalenza e la lievità del fatto, la buona condotta successiva, l'assenza di ulteriori illeciti e il fatto che la condanna non integrasse una causa ostativa assoluta ai sensi dell'art. 43 T.U.L.P.S. È stata proposta anche domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dall'illegittimo diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di annullamento. Pur riconoscendo che il porto d'armi e la detenzione di armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto e che l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull'affidabilità dell'interessato, il giudice ha rilevato che tale valutazione deve fondarsi sull'esame concreto e complessivo di tutte le circostanze rilevanti e deve essere adeguatamente motivata. In particolare, dopo la riabilitazione, la precedente condanna non può determinare automaticamente il diniego: l'Amministrazione deve considerare la concreta entità del reato, il tempo trascorso e la condotta successiva dell'interessato, anche in relazione all'uso delle armi. Nel caso concreto la Prefettura si è limitata a richiamare il precedente penale e una generica inaffidabilità, senza confrontarsi con la riabilitazione e con la buona condotta accertata dal Tribunale di sorveglianza, né spiegare perché tali elementi favorevoli fossero recessivi rispetto a quelli negativi. Il decreto è stato quindi annullato, con salvezza del potere dell'Amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dei principi indicati. La domanda risarcitoria è stata respinta: l'annullamento è fondato su vizi di istruttoria e motivazione e non accerta la spettanza del bene della vita, che resta rimessa all'esito del nuovo esercizio della discrezionalità amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 3.000 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    Disciplina il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e prodotti esplodenti, il cui esercizio presuppone una valutazione sull'affidabilità dell'interessato.

  • art. 43 T.U.L.P.S. (r.d. 773/1931)

    la licenza può essere ricusata

    Dopo la modifica introdotta dal d.lgs. 104/2018, anche in presenza di condanne per reati ostativi, la riabilitazione impone una valutazione concreta e discrezionale dell'affidabilità attuale; la condanna riabilitata non determina automaticamente il diniego.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104

    Ha modificato l'art. 43 T.U.L.P.S., introducendo la necessità di una valutazione concreta anche in presenza di riabilitazione.

  • art. 178 c.p.

    È la disposizione richiamata in relazione alla riabilitazione penale, quale elemento sopravvenuto da valutare nel giudizio di affidabilità.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi ha natura aquiliana e richiede la prova dell'ingiustizia del danno e della lesione del bene della vita.

  • art. 2 l. 241/1990

    È richiamato con riguardo all'obbligo dell'Amministrazione di riesercitare il potere dopo l'annullamento del provvedimento.

Massime di principio

  • Il giudizio prefettizio sull'affidabilità ai fini del porto o della detenzione di armi è ampiamente discrezionale, ma deve essere fondato sull'esame concreto e complessivo di tutte le circostanze rilevanti e deve risultare da una motivazione congrua, verificabile dal giudice sotto i profili dell'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti.
  • La riabilitazione penale non elimina automaticamente il fatto storico della condanna, ma impedisce che essa sia utilizzata come causa automatica di diniego senza una rinnovata valutazione dell'affidabilità attuale dell'interessato.
  • Dopo la riabilitazione, l'Amministrazione deve considerare, nell'istruttoria e nella motivazione, almeno la concreta entità del reato, il tempo trascorso dalla condanna e la condotta successiva dell'interessato, sia generale sia concernente l'uso delle armi.
  • Quando il giudice annulla un diniego per difetto di istruttoria o motivazione senza accertare la spettanza sostanziale del bene della vita, non può essere riconosciuto il risarcimento del danno per lesione di un interesse legittimo pretensivo; la spettanza potrà essere valutata solo dopo la riedizione del potere amministrativo.
  • L'annullamento per vizi istruttori o motivazionali lascia salva la potestà dell'Amministrazione di rideterminarsi, vincolata ai principi conformativi enunciati dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaMotivazione del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneRisarcimento del danno da attività amministrativa

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