Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 20/12/2017 n. 5524 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Motivazione cartella di pagamento - Eccezioni sul ruolo - Concessionario per la riscossione - Agenzia delle Entrate - Litisconsorzio necessario - Non sussiste - Responsabilità erariale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la validità della cartella, sostenendo principalmente che fosse priva di adeguata motivazione. Poiché tale vizio riguarda l'attività propria del concessionario che ha formato e notificato la cartella, il ricorso può essere proposto nei confronti del solo concessionario. Le eventuali contestazioni riguardanti il ruolo attengono invece all'attività dell'Agenzia delle Entrate; in tal caso spetta al concessionario, se necessario, chiamare in giudizio l'ente impositore. La mancata chiamata non determina, tuttavia, un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

La decisione

È stato affermato che il concessionario può essere convenuto da solo per i vizi propri della cartella, inclusa la carenza di motivazione. È stato inoltre riconosciuto che il concessionario può incorrere in responsabilità erariale qualora gestisca negligentemente il giudizio relativo a un atto da lui emesso e provochi un grave danno alle finanze pubbliche. La giurisdizione della Corte dei Conti sussiste anche senza un rapporto di impiego diretto con lo Stato, quando esiste un rapporto di servizio derivante dall'inserimento funzionale del concessionario nell'organizzazione e nell'attività dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • Principio del rapporto di servizio nella responsabilità erariale

    La responsabilità davanti alla Corte dei Conti può riguardare anche soggetti privati o concessionari che svolgono funzioni pubbliche, quando siano funzionalmente inseriti nell'organizzazione dell'amministrazione e gestiscano risorse o attività pubbliche.

  • Regole sul litisconsorzio necessario nel processo tributario

    La contestazione dei vizi propri della cartella consente di agire contro il solo concessionario. Se vengono contestati anche elementi del ruolo, l'Agenzia delle Entrate può essere chiamata in giudizio, ma la sua partecipazione non è necessariamente imposta al contribuente.

Massime di principio

  • Per i vizi propri della cartella, come la carenza o insufficienza della motivazione, il contribuente può normalmente ricorrere contro il concessionario che ha emesso o notificato l'atto.
  • Quando il ricorso riguarda anche il contenuto o la legittimità del ruolo, il concessionario può chiamare in causa l'ente impositore; la mancata presenza dell'ente non comporta automaticamente l'inammissibilità per difetto di litisconsorzio necessario.
  • La distinzione tra vizi della cartella e vizi del ruolo è essenziale: i primi sono imputabili al concessionario, mentre i secondi riguardano ordinariamente l'amministrazione titolare della pretesa tributaria.
  • Un concessionario della riscossione che svolge funzioni pubbliche può essere sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, anche se non è un dipendente pubblico, quando esista un rapporto di servizio con l'amministrazione.
  • La gestione negligente di un contenzioso, soprattutto se causa la perdita o l'indebolimento della pretesa erariale, può determinare responsabilità contabile del concessionario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.