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Sentenza

Sentenza del 10/10/2019 n. 5668 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza Locale - Imu - Ici - Ente non commerciale - Attività istituzionali - Utilizzazione mista dell'immobile - Esenzione - Proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 agli immobili utilizzati da un ente non commerciale per finalità istituzionali, quando l'utilizzazione dell'immobile era mista. In particolare, si doveva stabilire se l'esenzione potesse riguardare soltanto la parte dell'immobile fisicamente individuabile e destinata alle attività esenti, anche prima dell'introduzione dell'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che l'esenzione può essere applicata proporzionalmente alla parte dell'immobile concretamente destinata alle finalità agevolate, purché tale parte sia fisicamente individuabile. Tale principio vale anche per il periodo anteriore all'art. 91-bis del d.l. n. 1/2012, poiché quest'ultima disposizione ha disciplinato le modalità dichiarative necessarie per beneficiare dell'esenzione, senza introdurre per la prima volta il principio della fruizione parziale dell'agevolazione.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992

    Prevede l'esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, con modalità non commerciali, per lo svolgimento di determinate attività istituzionali. In caso di utilizzo misto, l'esenzione può essere riconosciuta limitatamente alla porzione fisicamente individuabile destinata alle attività agevolate.

  • Art. 91-bis del d.l. n. 1/2012

    Ha regolamentato le modalità di dichiarazione e determinazione della quota di immobile esente in caso di utilizzazione mista. Secondo la sentenza, non ha creato ex novo la possibilità di un'esenzione proporzionale, ma ha disciplinato un onere dichiarativo precedentemente non regolamentato.

Massime di principio

  • Quando un immobile di un ente non commerciale è utilizzato sia per attività esenti sia per attività imponibili, l'esenzione può essere riconosciuta limitatamente alla parte destinata alle finalità istituzionali agevolate, se tale parte è concretamente e fisicamente individuabile.
  • L'assenza, per i periodi anteriori al 2012, di specifiche modalità dichiarative non esclude automaticamente il diritto all'esenzione parziale, purché il contribuente dimostri l'effettiva destinazione della porzione dell'immobile all'attività esente.
  • L'esenzione dipende dall'uso concreto dell'immobile e non soltanto dalla natura non commerciale del proprietario o dell'ente.
  • In presenza di utilizzo promiscuo, è opportuno documentare con planimetrie, dati catastali, superfici e descrizione delle attività la separazione fisica e funzionale delle porzioni esenti e imponibili.
  • La disciplina successiva che introduce obblighi dichiarativi può avere natura procedurale e non necessariamente limitare retroattivamente un'esenzione già prevista dalla normativa sostanziale.

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