Sentenza n. 353/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del 17/03/23 prot. n. 17951 del 20/03/23 con cui il Comune di Termoli ha respinto l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 46 d.p.r. n. 380/01, presentata dalla parte ricorrente, per l’accertamento del diritto di quest’ultima di ottenere il permesso e per la condanna del Comune di Termoli al risarcimento del danno per violazione colposa dei termini procedimentali, per lesione dell'affidamento ovvero per violazione dell'art. 2043 c.c. e a titolo di responsabilità da contatto sociale qualificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a difformità edilizie di un manufatto situato nella fascia di rispetto autostradale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale di permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 46 d.P.R. 380/2001, chiedendo anche l’accertamento del diritto al rilascio del titolo e il risarcimento dei danni da violazione dei termini procedimentali, lesione dell’affidamento, responsabilità ex art. 2043 c.c. e contatto sociale qualificato. Il manufatto era stato assentito nel 2003, ma realizzato in difformità dal progetto: dei due piani previsti era stata realizzata soltanto la struttura di un piano, qualificabile come seminterrato anziché piano terra, ed era stato realizzato un solo corpo scala invece dei due progettati. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 32, 34-bis e 36 d.P.R. 380/2001 ed eccesso di potere, sostenendo che si trattasse di una mera riduzione della volumetria, irrilevante o rientrante nelle tolleranze costruttive; 2) violazione degli artt. 36 d.P.R. 380/2001 e 21-nonies l. 241/1990, degli artt. 97 Cost. e dei principi di affidamento, poiché il Comune avrebbe illegittimamente valorizzato, nel procedimento di sanatoria, il vincolo della fascia di rispetto autostradale già non considerato nel rilascio dell’originario titolo; 3) ulteriore violazione degli artt. 21-nonies l. 241/1990 e 36 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il rilascio del titolo originario avrebbe implicitamente ridefinito il centro abitato e che vi sarebbe stata disparità di trattamento; 4) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione. Il Comune e la società Autostrade per l’Italia hanno chiesto il rigetto. Il Collegio ha inoltre dichiarato tardiva la memoria della ricorrente depositata il 26 giugno 2026, perché oltre i termini dell’art. 73 c.p.a., senza tenerne conto.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le difformità non consistessero in una mera diminuzione della volumetria, ma comprendessero anche la trasformazione del piano previsto in piano seminterrato e la mancata realizzazione di un corpo scala; tali difformità integravano abusi edilizi soggetti alla procedura di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. La posizione di acquirente del bene nell’ambito di una procedura esecutiva non fondava, in assenza di una specifica previsione normativa, un affidamento tutelabile sull’assenza di abusività. Le tolleranze costruttive non erano applicabili, anche perché le difformità non si esaurivano nel minor dimensionamento e l’area era gravata da vincolo paesaggistico. Il procedimento di sanatoria ex art. 36 era autonomo rispetto all’originario titolo edilizio, sicché quest’ultimo non legittimava le difformità e non impediva al Comune di esaminare il vincolo derivante dalla fascia di rispetto autostradale. La deduzione secondo cui il manufatto sarebbe stato distante 66,19 metri dal ciglio autostradale è stata qualificata come motivo nuovo, tardivo e inammissibile, perché introdotta con memoria non notificata oltre il termine decadenziale. Il commissario ad acta non aveva ridefinito implicitamente il centro abitato mediante il rilascio della concessione edilizia: una simile scelta urbanistica avrebbe richiesto un esplicito atto generale. La disparità di trattamento era comunque inconfigurabile rispetto all’esercizio di un potere vincolato e non erano stati provati i presupposti di omogeneità del caso comparativo. Il diniego era congruamente motivato mediante il richiamo al parere negativo di Autostrade per l’Italia e alle ragioni giuridiche del parere. Sono state respinte anche la domanda di rilascio del titolo favorevole e le domande risarcitorie, poiché mancava la spettanza del bene della vita e non sussisteva un affidamento meritevole di tutela. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 36 e 46 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire in sanatoria costituisce lo strumento autonomo per la regolarizzazione degli abusi e delle difformità edilizie, che devono essere valutati nel relativo procedimento.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
Le tolleranze costruttive non sono applicabili quando le difformità non si limitano a un minor dimensionamento e, secondo la disciplina richiamata dal giudice, in presenza di vincoli paesaggistici.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disciplina dell’annullamento d’ufficio non impedisce che, nell’autonomo procedimento di sanatoria, l’amministrazione valuti presupposti e vincoli non esaminati nel procedimento relativo al titolo originario.
art. 26 d.P.R. 495/1992
La disciplina delle distanze dalla strada, richiamata nel provvedimento di diniego, opera in relazione alla qualificazione dell’area come posta fuori dal centro abitato.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è sufficientemente motivato quando individua il parere negativo dell’ente proprietario della strada e le ragioni giuridiche poste a fondamento dello stesso.
art. 73 c.p.a.
La memoria depositata oltre i termini processuali non viene considerata ai fini della decisione; una deduzione nuova introdotta con memoria non notificata non può eludere i termini di impugnazione.
art. 2043 c.c.
Il risarcimento presuppone l’ingiustizia del danno; essa non sussiste quando il ricorrente non aveva diritto al bene della vita richiesto.
Massime di principio
- Le difformità edilizie che incidono non solo sulla volumetria, ma anche sulla conformazione dei piani o sulla realizzazione di elementi strutturali progettati, non possono essere qualificate come mera riduzione quantitativa dell’intervento e devono essere sottoposte al procedimento di accertamento di conformità previsto dall’art. 36 d.P.R. 380/2001.
- Il procedimento di sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. 380/2001 è autonomo rispetto al procedimento conclusosi con il rilascio dell’originario titolo edilizio; pertanto, il titolo originario non legittima le opere realizzate in difformità e non preclude la verifica, nel procedimento di sanatoria, dei vincoli e degli altri presupposti non precedentemente esaminati.
- L’acquisto di un immobile nell’ambito di una procedura esecutiva non attribuisce, in assenza di una specifica previsione normativa, un affidamento giuridicamente tutelabile circa la regolarità urbanistico-edilizia del manufatto abusivo.
- Il rilascio di un singolo titolo edilizio da parte di un commissario ad acta non può modificare implicitamente la delimitazione del centro abitato o altre scelte urbanistiche di carattere generale, che richiedono l’adozione degli specifici atti amministrativi previsti dall’ordinamento.
- La disparità di trattamento non è configurabile, in linea di principio, rispetto all’esercizio di un potere amministrativo vincolato; inoltre, il ricorrente deve dimostrare l’effettiva omogeneità fattuale del caso assunto come termine di comparazione.
- Nel giudizio amministrativo, una deduzione nuova introdotta con memoria non notificata e oltre il termine decadenziale per l’impugnazione è tardiva e inammissibile, né può essere considerata ai fini della decisione.
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