Sentenza n. 364/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento previa concessione di misure cautelari, - del verbale di scrutinio finale della classe -OMISSIS- di non ammissione della ricorrente all’esame di maturità a causa del superamento della soglia massima di assenze; - degli atti presupposti, ivi compresi: il tabellone del computo delle assenze; le determinazioni con le quali taluni certificati medici sono stati qualificati come tardivi, non considerati ovvero non rientranti nelle deroghe previste dalla disciplina vigente; ove occorra ed in parte qua, la circolare n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- ed i verbali del Consiglio di classe in data -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio finale di non ammissione all'esame di Stato per superamento della soglia massima di assenze, con i relativi atti di computo e valutazione delle certificazioni mediche
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la non ammissione all'esame di Stato, sostenendo che il Consiglio di classe avesse applicato in modo erroneo i criteri per la deroga al limite minimo di frequenza scolastica. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dei criteri deliberati dall'Istituto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il verbale si limitava a rilevare genericamente che alcuni certificati non rientravano nelle deroghe senza indicare quali documenti fossero stati esclusi, per quali ragioni e quale incidenza avessero avuto sul calcolo delle assenze. Ha inoltre lamentato la mancata verifica della consegna dei certificati presso il plesso succursale, l'imputazione alla studentessa di eventuali disfunzioni organizzative nella protocollazione, l'applicazione automatica del termine interno di quindici giorni quale causa di decadenza, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, l'erroneità del calcolo delle ore di assenza e la mancata valutazione della concreta possibilità di procedere comunque alla valutazione degli apprendimenti, anche alla luce del piano didattico personalizzato. La studentessa aveva documentato un percorso diagnostico poi sfociato nell'accertamento della malattia celiaca e aveva prodotto sette certificazioni mediche; l'Istituto ne aveva riconosciuta soltanto una, pari a 32 ore, computando complessivamente 369 ore di assenza, corrispondenti al 29,26% del monte ore annuale, oltre il limite del 25%. Il Ministero ha sostenuto la correttezza dell'operato, rilevando la tardività delle certificazioni, la mancata tempestiva rappresentazione della patologia e l'assenza di una malattia grave già certificata durante l'anno scolastico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di non ammissione. Ha ritenuto che il termine di quindici giorni previsto dalla circolare d'Istituto per la produzione della documentazione non potesse essere considerato perentorio né automaticamente preclusivo della valutazione delle certificazioni, poiché una simile decadenza non trovava fondamento nella disciplina legislativa o nelle circolari ministeriali e sarebbe risultata illogica e sproporzionata quando i documenti fossero comunque disponibili al Consiglio di classe prima dello scrutinio. Il Consiglio di classe aveva svolto una verifica meramente formale della tempestività del deposito, senza esaminare le certificazioni alla luce dei criteri sostanziali previsti dalla disciplina interna, quali la riconducibilità delle assenze a motivi di salute continuativi o ricorrenti, a malattie croniche certificate, a visite specialistiche o a terapie e cure. Il giudice ha precisato che l'Amministrazione non era tenuta a considerare una patologia non ancora diagnosticata né rappresentata durante l'anno, ma doveva comunque valutare tutte le certificazioni disponibili al momento dello scrutinio e motivare specificamente l'eventuale esclusione, nonché verificare se il numero delle assenze consentisse ancora una valutazione degli apprendimenti mediante un congruo numero di prove. L'Amministrazione è stata obbligata a rivalutare la posizione della studentessa entro sette giorni, verificando prima i presupposti della deroga e la possibilità di procedere alla valutazione; in caso positivo, avrebbe dovuto valutare l'ammissione all'esame tenendo conto delle misure previste dal PDP. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009
Ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato e le istituzioni scolastiche possono prevedere, per casi eccezionali, motivate deroghe al suddetto limite, purché riferite ad assenze documentate e tali da non pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti.
Il limite minimo di frequenza è funzionale a garantire continuità didattica e attendibilità della valutazione; le deroghe devono essere eccezionali, motivate e riferite ad assenze documentate, senza pregiudicare la possibilità di valutare gli apprendimenti. Il mancato raggiungimento del limite, comprese le deroghe riconosciute, comporta la non ammissione.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della trattazione cautelare, essendo la causa matura per la decisione e non sussistendo cause ostative.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
La ricorrente ha esercitato il diritto di accesso per acquisire gli atti relativi allo scrutinio, al computo delle assenze e alla valutazione delle certificazioni mediche.
l. 170/2010
La disciplina sui disturbi specifici dell'apprendimento e il PDP impongono il rispetto delle misure previste, ma non determinano automaticamente l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto.
Massime di principio
- Il termine stabilito da una circolare scolastica per la produzione della documentazione giustificativa delle assenze non può essere qualificato come perentorio né comportare automaticamente la decadenza dalla valutazione della documentazione, se tale effetto non trova fondamento nella legge o nella disciplina sovraordinata.
- Quando la disciplina consente deroghe al limite minimo di frequenza scolastica per assenze documentate, il Consiglio di classe deve valutare concretamente e individualmente la documentazione disponibile al momento dello scrutinio alla luce dei criteri sostanziali stabiliti dalla normativa e dagli atti organizzativi dell'istituto; non può limitarsi a verificare la tempestività formale del deposito.
- L'esclusione di certificazioni mediche dal computo delle assenze in deroga richiede una motivazione specifica, che individui i documenti esclusi, le ragioni dell'esclusione e la loro incidenza sul calcolo della frequenza; una motivazione generica non consente il controllo sulla correttezza dell'istruttoria.
- La deroga al limite di frequenza non opera automaticamente per il solo fatto della documentazione sanitaria: il Consiglio di classe deve verificare anche se le assenze consentano comunque una valutazione attendibile degli apprendimenti mediante un congruo numero di prove.
- L'annullamento della non ammissione per difetto di istruttoria e motivazione impone all'Amministrazione una rivalutazione della posizione secondo i criteri indicati dal giudice, senza che il giudice possa sostituirsi al Consiglio di classe nella valutazione finale sull'ammissione all'esame.
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