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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22451/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre condanne: 1) appropriazione indebita commessa a Milano nel periodo giugno/settembre 2008 (sentenza Tribunale di Milano 13.4.2011, irrevocabile 20.5.2011); 2) truffa commessa a Milano il 19.9.2009 (sentenza Tribunale di Milano 15.4.2011, irrevocabile 6.6.2017); 3) truffa commessa a Milano l'11.1.2012 (sentenza Tribunale di Milano 11.1.2016, irrevocabile 4.7.2017). La difesa sosteneva la sussistenza della continuazione in ragione dell'omogeneità delle condotte (attività professionale di intermediazione immobiliare/finanziaria), dell'identità del bene giuridico tutelato (patrimonio), della comune finalità (procurarsi un profitto abusando della qualità professionale e di una situazione di precarietà economica) e del medesimo contesto territoriale (Milano). Inoltre, il ricorrente lamentava che il giudice non avesse adeguatamente valutato la continuazione interna riconosciuta, secondo la difesa, nella prima delle sentenze indicate e chiedeva comunque il riconoscimento di una continuazione almeno parziale tra due reati commessi a distanza di circa un anno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente valutato gli elementi istruttori e che il consistente lasso temporale tra le fattispecie, unitamente all'assenza di altri indici tipici della continuazione (diverse persone offese, modalità differenti, esercizio di attività professionali non identiche per tutte le fattispecie), ostasse al riconoscimento di un disegno criminoso unitario ab initio. Ha inoltre osservato che nella prima sentenza non risultava effettivamente riconosciuta la continuazione rilevata dalla difesa e che, comunque, i fatti oggetto dell'istanza erano diversi per contesto temporale e soggetti coinvolti. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (concorrenti delitti e continuazione)

    La Corte richiama il principio che la continuazione richiede che i reati siano realizzazione di un programma predeterminato, almeno nelle linee essenziali, e che la prova di tale previsione va desunta da indici esteriori; la distanza temporale, in assenza di altri elementi, è indice contrario alla programmata unità.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione indicati dal ricorrente)

    Il ricorso è stato svolto nei limiti di cui a questa norma e valutato nei termini di legittimità ricognitiva; la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti alla motivazione del ricorso)

    Il ricorso è stato presentato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla norma; la Corte ha esaminato i profili consentiti.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    Richiamata in merito agli indici della continuazione: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione delle abitudini di vita; afferma che più indici devono essere valutati congiuntamente.

  • Sez. 1, n. 41718 del 28/11/2025 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    Richiamata per il principio che il decorso del tempo costituisce elemento decisionale: un consistente intervallo temporale, salvo giustificazioni, indica che le azioni sono frutto di autonome ideazioni e non di un disegno unitario.

Massime di principio

  • La distanza temporale tra reati è un elemento decisivo: quanto più ampio è il lasso di tempo, tanto più improbabile è che esista un disegno criminoso unitario, salvo elementi che giustifichino una attuazione frazionata di un piano unico.
  • La continuazione va provata con indici esteriori (omogeneità delle condotte, identità o particolare correlazione delle vittime, modalità operative analoghe, contiguità spazio-temporale, sistematicità e programmazione). La presenza di uno solo di tali indici, senza altri elementi corroboranti, raramente basta.
  • La medesima sfera professionale o l'identità del bene giuridico leso (es. patrimonio) non sono di per sé sufficienti a fondare la continuazione se mancano altri segni di unità programmatica.
  • Il riconoscimento di una continuazione in una precedente sentenza rileva solo se riferibile agli stessi fatti, stessi soggetti e medesimo contesto; non è automaticamente traslabile a fattispecie diverse nel tempo o con vittime diverse.
  • In fase di impugnazione il ricorrente deve allegare e dimostrare elementi concreti che colleghino i reati in un disegno comune (es. documenti, comportamenti ripetuti con medesime modalità, prove che mostrino pianificazione).

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