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Sentenza

Sentenza n. 15247/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento a – della nota di Trenitalia S.p.A. – Direzione Acquisti Commerciali e Servizi all'Esercizio prot. TRNIT-DACQ.ACSE\P\2026\0030761, in data 31.07.2026, comunicata a mezzo del Portale Acquisti, in data 03.08.2026, che ha comunicato la esclusione del RTI ricorrente dal Lotto n. 1 della Gara a procedura aperta n. 64392 (CIG B7C7804622); b - della determina n. 323_2026 del 30.07.2026, a firma del Responsabile della Struttura Acquisti Commerciali e Servizi all'Esercizio, allegata alla predetta nota, di esclusione dal Lotto n. 1; c – ove occorra, del verbale n. 2 della Commissione Giudicatrice, relativo al Lotto n. 1, richiamato in determina, non conosciuto, unitamente a tutti gli ulteriori verbali di gara relativi al medesimo Lotto; d - di ogni eventuale atto di approvazione della graduatoria o di aggiudicazione del Lotto n. 1, allo stato, non conosciuto; e - ove possa occorrere, nei limiti di interesse, dei paragrafi VIII.3, lett. e), e XI, lett. e), del Disciplinare di Gara nella parte in cui, secondo la interpretazione della Stazione Appaltante dovessero comminare la esclusione anche solo per la erronea collocazione, all'interno delle buste telematiche, di un documento, privo di rilevanza e contenuto economico, tempestivamente prodotto; f - di ogni atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale (non conosciuto); nonché per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 c.p.a., del diritto del RTI ricorrente alla aggiudicazione dell’appalto controverso o, in subordine, alla rinnovazione della gara.

Giustizia amministrativa202609513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del RTI dal Lotto 1 della procedura aperta n. 64392, comunicata il 3 agosto 2026; impugnati anche gli atti presupposti e le clausole del disciplinare sulla collocazione dei documenti nelle buste telematiche

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Ge.S.A.P. S.r.l., in relazione alla procedura di gara, ha impugnato l’esclusione del RTI dal Lotto 1 e gli atti presupposti, nonché, nei limiti dell’interesse, le clausole del disciplinare che la stazione appaltante avrebbe interpretato nel senso di imporre l’esclusione anche per l’erronea collocazione nelle buste telematiche di un documento privo di contenuto economico e tempestivamente prodotto. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’aggiudicazione o, in subordine, alla rinnovazione della gara. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso.

La decisione

Dopo la proposizione del ricorso, Trenitalia ha annullato in autotutela l’esclusione con determina del 18 settembre 2026, riammettendo l’operatore economico alle successive fasi della procedura. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il ritiro dell’atto lesivo avesse soddisfatto l’interesse azionato; non ha esaminato nel merito i motivi di impugnazione né le domande relative all’aggiudicazione o alla rinnovazione della gara. Spese integralmente compensate in ragione del tempestivo intervento della stazione appaltante.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60, comma 1 e 120, comma 5, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa

    La sentenza in forma semplificata è stata adottata, in camera di consiglio, in ragione della completezza del contraddittorio e degli atti di causa, dopo l’avviso alle parti.

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    il presente giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60, comma 1 e 120, comma 5, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa

    La disposizione è richiamata quale base per definire con sentenza semplificata il giudizio relativo alla procedura di affidamento, sussistendo completezza del contraddittorio e della documentazione.

  • art. 133 c.p.a.

    È indicato nell’epigrafe quale base della richiesta di accertamento in giurisdizione esclusiva, ma la sentenza non fonda su tale disposizione la decisione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’attività successiva della pubblica amministrazione soddisfa l’interesse azionato, anche mediante un ulteriore provvedimento che modifica l’assetto del rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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