Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02759/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto sanzionatorio amministrativo irrogato a un notaio per omessa tempestiva segnalazione all'UIF di operazioni sospette, ai sensi della disciplina antiriciclaggio allora vigente. Le operazioni riguardavano due atti di aumento di capitale stipulati nel proprio studio nell'aprile 2010, per complessivi 8 milioni di euro, a favore di due società italiane da parte di una società scozzese, mediante conferimento di titoli obbligazionari emessi da una società statunitense. L'autorità contestava l'assenza di adeguata verifica della clientela, la mancata individuazione del titolare effettivo della società estera e la presenza di indici di anomalia tali da imporre la segnalazione. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, con riduzione della sanzione da 200.000 euro a 100.000 euro; in appello il notaio aveva contestato, tra l'altro, la legittimità costituzionale della normativa, l'insussistenza dell'obbligo di segnalazione in mancanza di un effettivo riciclaggio o di fondi illeciti, e l'illegittima determinazione della sanzione, invocando il regime più favorevole e la riduzione in misura minore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come doglianza diretta di contrasto con parametri costituzionali senza specifica critica della norma ordinaria applicata e senza una corretta prospettazione della questione di legittimità costituzionale. Ha respinto il secondo motivo, affermando che l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non presuppone la prova di un riciclaggio già consumato o dell'origine delittuosa dei beni, ma sorge quando emergano elementi oggettivi o soggettivi di sospetto, desumibili anche da anomalia dell'operazione, sproporzione economica, opacità del cliente e impossibilità di identificare il titolare effettivo. Ha respinto il terzo motivo, osservando che la comparazione tra vecchio e nuovo regime sanzionatorio richiede una valutazione complessiva del caso concreto e che la determinazione della sanzione entro i limiti edittali è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione; ha inoltre precisato che la richiesta di pagamento in misura ridotta è rimessa alla fase amministrativa e non incide automaticamente sul giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata dedotta per censurare la sentenza, ma la Corte ha escluso l'ammissibilità del motivo quando la doglianza si risolve nella sola riproposizione di questioni già dedotte senza critica specifica alla motivazione della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del fatto o una diversa ricostruzione della vicenda concreta.

  • art. 3 Cost.

    La dedotta violazione del principio di uguaglianza è stata ritenuta inammissibile nei termini in cui era stata proposta, perché non correttamente veicolata tramite la questione di legittimità costituzionale della norma ordinaria applicata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato tra i parametri costituzionali evocati dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica e corretta deduzione.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato tra i parametri costituzionali evocati dal ricorrente, ma non è stata ritenuta ammissibile una censura generica di contrasto costituzionale.

  • art. 76 Cost.

    Richiamato in relazione alla presunta violazione della legge delega, ma senza sufficiente specificità della questione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione a buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 41 d.lgs. n. 231/2007

    Nella formulazione ratione temporis, imponeva la segnalazione alla UIF quando il soggetto obbligato sapesse, sospettasse o avesse motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; il sospetto va desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione e da ogni altra circostanza conosciuta.

  • art. 2 d.lgs. n. 231/2007

    Definisce, ai soli fini del decreto, le condotte che integrano riciclaggio; la Corte ha richiamato la disposizione per escludere che l'obbligo di segnalazione richieda la prova di un reato di riciclaggio già accertato.

  • art. 12, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 231/2007

    Individua tra i soggetti obbligati i notai e ricomprende le prestazioni relative alla costituzione, gestione o amministrazione di società ed enti analoghi, rilevanti ai fini dell'adeguata verifica.

  • art. 21 d.lgs. n. 231/2007

    Richiamato in relazione all'obbligo di acquisire informazioni sul titolare effettivo e alla richiesta al cliente di indicazioni sul punto.

  • art. 23, comma 3, d.lgs. n. 231/2007

    La Corte lo ha valorizzato nel senso che, quando non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica e il professionista non possa astenersi, permane l'obbligo di segnalazione anche a prescindere dalla piena acquisizione di indizi sul reato.

  • art. 55, comma 1, d.lgs. n. 231/2007

    Era la disposizione che, all'epoca dei fatti, puniva penalmente la violazione poi depenalizzata dal d.lgs. n. 8/2016.

  • art. 58 d.lgs. n. 231/2007

    Nel testo novellato disciplina la sanzione amministrativa per omessa segnalazione, prevedendo un minimo ed un massimo e, per le violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime, una fascia edittale più elevata; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di gravità in base agli indici oggettivi del caso.

  • art. 62, comma 4, d.lgs. n. 231/2007

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente incostituzionali, ma senza una censura accolta dalla Corte.

  • art. 65, comma 9, d.lgs. n. 231/2007

    Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente incostituzionali, senza esito favorevole.

  • art. 67 d.lgs. n. 231/2007

    Indica i criteri per la determinazione della sanzione; la Corte ha affermato che la comparazione del trattamento sanzionatorio più favorevole richiede un apprezzamento complessivo delle circostanze del caso concreto.

  • art. 68 d.lgs. n. 231/2007

    La facoltà di richiedere il pagamento in misura ridotta appartiene alla fase amministrativa e non determina automaticamente l'esito del giudizio di opposizione, salvo eventuale cessazione della materia del contendere.

  • art. 69 d.lgs. n. 231/2007

    Impone la verifica del regime sanzionatorio più favorevole in concreto, non limitata al solo confronto aritmetico tra minimi e massimi edittali.

  • art. 3, legge n. 689/1981

    In materia di sanzioni amministrative, ai fini della responsabilità è sufficiente la colpa del trasgressore.

  • d.lgs. n. 90/2017

    Ha modificato la disciplina antiriciclaggio, introducendo un diverso assetto sanzionatorio e criteri di gravità rilevanti ai fini della comparazione del trattamento più favorevole.

  • d.lgs. n. 8/2016

    Ha depenalizzato la violazione originariamente sanzionata penalmente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come base procedurale della trattazione in camera di consiglio con memoria illustrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere fondato su una mera riproposizione delle difese di merito o su una critica generica della decisione impugnata: occorre censurare puntualmente la ratio decidendi della sentenza.
  • La violazione di norme costituzionali non è di per sé motivo autonomo di ricorso per cassazione se la doglianza non è veicolata attraverso la corretta questione di legittimità costituzionale della norma ordinaria applicata, salvo il caso di norme costituzionali di immediata applicazione.
  • In materia antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette sorge anche in assenza della prova di un riciclaggio già consumato o di un illecito penale accertato: è sufficiente la presenza di elementi oggettivi o soggettivi che rendano l'operazione sospetta secondo il parametro legale.
  • L'apprezzamento della sussistenza degli indici di sospetto e della gravità della violazione, quando fondato su circostanze concrete del caso, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione resta nei limiti della coerenza logico-giuridica.
  • La comparazione tra vecchia e nuova disciplina sanzionatoria più favorevole richiede una valutazione complessiva e concreta del caso, non un mero confronto astratto tra minimi e massimi edittali.
  • La facoltà di pagamento in misura ridotta nella disciplina antiriciclaggio opera nella fase amministrativa e non condiziona automaticamente il giudizio giurisdizionale di opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno non patrimoniale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.