Sentenza n. 397/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento della delibera c.c. n.7 del 13 febbraio 2026, con la quale il Comune di San Salvo stabiliva di entrare come socio in Ecolan spa e di affidare quindi a detta Società, con le modalità dell’in house providing, il servizio di igiene urbana per la durata di anni 10, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera consiliare con cui il Comune di San Salvo ha acquistato una partecipazione in una società e ha disposto l'affidamento in house del servizio di igiene urbana per dieci anni
Esito
Favorevole al resistente (stazione affidante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, precedente affidataria del servizio in forza di un contratto di appalto successivamente prorogato, ha impugnato la delibera comunale deducendo la violazione dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016, degli artt. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022, degli artt. 178 e 204 del d.lgs. 152/2006, degli artt. 41 e 4-bis dell'allegato I.7 al d.lgs. 36/2023, dell'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 17 della legge regionale indicata nel ricorso, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha contestato l'insufficienza della motivazione sulla scelta dell'in house, l'assenza di un progetto predisposto internamente dal Comune, la mancata dimostrazione della stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali, la contraddittorietà dell'ingresso nella nuova società rispetto alla preesistente partecipazione comunale in altra società operante nel settore dei rifiuti, la carenza di impianti in capo alla società affidataria, la maggiore convenienza della gestione da parte della ricorrente sotto diversi profili tecnici ed economici e il divieto regionale di indire nuove gare nella fase transitoria antecedente all'organizzazione del servizio integrato da parte delle autorità d'ambito.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che gli artt. 14 e 17 del d.lgs. 201/2022 contemplino l'affidamento in house tra le modalità di gestione del servizio e attribuiscano all'amministrazione un'ampia discrezionalità nella scelta, sindacabile dal giudice soltanto in presenza di vizi evidenti e macroscopici di contraddittorietà, illogicità o irragionevolezza. Nel caso concreto, la scelta risultava sostenuta da una motivazione congrua e adeguata, da un'istruttoria articolata e dalle relazioni prodotte dall'amministrazione, nonché dal parere favorevole della Corte dei conti sull'acquisto della partecipazione societaria. Il giudice ha ritenuto sufficiente l'esistenza di un progetto alla base della gestione, escludendo che esso dovesse necessariamente essere elaborato dal Comune, il quale poteva recepire la proposta della società in house dopo adeguato esame e con congrua motivazione. Le relazioni comunali illustravano inoltre il collegamento dell'attività societaria con le finalità istituzionali dell'ente e le ragioni di interesse pubblico dell'affidamento. Il richiamo alla società precedentemente partecipata dal Comune è stato ritenuto inconferente, poiché essa era stata trasformata in azienda speciale e non era più legalmente idonea all'affidamento, oltre a svolgere soltanto alcune delle attività comprese nella gestione integrata dei rifiuti. L'eventuale insufficienza degli impianti della società affidataria è stata considerata una questione attinente ai rapporti organizzativi e gestionali dell'amministrazione, non ostativa all'affidamento in house e comunque inidonea a fondare il mantenimento della proroga in favore del gestore uscente. Le valutazioni comparative della ricorrente sulla maggiore qualità della propria gestione sono state qualificate come censure di merito, non sindacabili in assenza di macroscopici vizi logici. La disciplina regionale transitoria è stata interpretata nel senso che vieta nuove gare, ma non impedisce l'affidamento in house. Infine, il TAR ha escluso l'esistenza di un diritto della ricorrente alla proroga del contratto, già prorogato in precedenza. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate complessivamente in € 3.000,00 oltre accessori, da corrispondere in parti uguali al Comune e alla società.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 175/2016
La disposizione è richiamata tra le norme invocate dalla ricorrente in relazione all'acquisto della partecipazione societaria; il rigetto implica che le censure fondate su tale disposizione non sono state ritenute idonee a infirmare la delibera.
art. 14 d.lgs. 201/2022
La norma concorre a individuare le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tra cui l'affidamento a una società in house.
art. 17 d.lgs. 201/2022
La scelta dell'affidamento in house deve essere sorretta da una relazione motivata che dia conto dei parametri normativi e delle ragioni di interesse pubblico; la scelta resta tuttavia espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per vizi macroscopici.
artt. 178 e 204 d.lgs. 152/2006
Sono richiamati tra le disposizioni dedotte dalla ricorrente in materia di gestione dei rifiuti; il giudice non ha ritenuto che la loro violazione risultasse dimostrata.
artt. 41 e 4-bis allegato I.7 d.lgs. 36/2023
Sono richiamati tra le norme poste a fondamento delle censure della ricorrente; il ricorso è stato respinto anche sotto tali profili.
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione è stato ritenuto soddisfatto dalle relazioni e dall'istruttoria comunale, giudicate congrue e articolate.
art. 17 legge regionale indicata nel provvedimento
La disciplina transitoria regionale è stata interpretata come ostativa alle nuove gare, ma non agli affidamenti in house; inoltre non attribuisce al precedente gestore un diritto alla proroga.
Massime di principio
- La scelta tra le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico locale, compreso l'affidamento in house, appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi evidenti e macroscopici di contraddittorietà, illogicità o irragionevolezza.
- L'affidamento in house deve essere preceduto da una motivazione e da relazioni idonee a illustrare la sussistenza dei presupposti normativi, il collegamento dell'attività con le finalità istituzionali dell'ente e le ragioni di interesse pubblico della scelta; non è necessario che il progetto posto alla base della gestione sia materialmente predisposto dall'ente locale, potendo questo recepire la proposta della società affidataria dopo adeguato esame e con congrua motivazione.
- Le valutazioni comparative del precedente gestore sulla maggiore convenienza o qualità della propria gestione rispetto a quella prescelta dall'amministrazione attengono al merito amministrativo e non determinano l'illegittimità della scelta in assenza di macroscopici vizi logici.
- L'eventuale carenza degli impianti o delle dotazioni operative della società in house riguarda l'organizzazione dell'affidamento e, di per sé, non impedisce l'affidamento né attribuisce al precedente gestore il diritto alla prosecuzione o alla proroga del contratto.
- Una disciplina transitoria che vieti l'indizione di nuove gare per la gestione dei rifiuti non impedisce, in assenza di un espresso divieto, il ricorso alla modalità dell'affidamento in house.
- Il gestore uscente non vanta un diritto alla proroga del contratto di appalto, soprattutto quando la proroga sia già stata disposta in precedenza.
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