Cassazione Penale, Sentenza n. 24286/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p., deducendo vizio di motivazione e inosservanza di norme processuali (artt. 274, 275, 299 c.p.p.). La difesa aveva posto a fondamento della richiesta le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Barone (che riferiva che D'Elia era stato "pestato" e successivamente allontanato dal clan) e Porcaro (che si era dichiarato di non conoscere D'Elia), sostenendo che tali dichiarazioni dimostravano la rescissione del rapporto con il sodalizio e dunque superavano la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione, ritenendo che il Tribunale avesse fornito valutazioni apodittiche e prive di adeguata spiegazione circa il disvalore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori (in particolare del Barone). La sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame; nessuna valutazione di merito definitiva sulla revoca/sostituzione della misura è stata compiuta dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'associazione di tipo mafioso; è il reato per il quale è applicata la misura cautelare nei confronti dell'imputato.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata quale titolo dell'appello ex art. 310 c.p.p. che era già stato deciso dal Tribunale della Libertà e poi impugnato in Cassazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente in relazione a presunte violazioni nella valutazione probatoria e nella motivazione; la Corte rileva che la norma è stata implicata nel motivo sul vizio di motivazione.
art. 275 cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio secondo cui sussiste una presunzione della necessità della misura cautelare per talune esigenze (comma 3) ma sottolinea che questa presunzione può essere superata con elementi contrari; il Tribunale avrebbe dovuto motivare adeguatamente il rifiuto di ritenere probatoria la dichiarazione del collaboratore che attestava l'allontanamento dell'imputato dal clan.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma evocata dal ricorrente in relazione alle modalità di esercizio dell'azione cautelare e alla loro revisione; la Corte ha ritenuto che il vizio di motivazione rendesse necessario il nuovo esame ai sensi delle garanzie processuali.
art. 94 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella parte finale per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di annullamento e rinvio.
Massime di principio
- Il giudice che conferma o rigetta una misura cautelare deve motivare in modo chiaro e argomentato la valutazione delle dichiarazioni testimoniali o dei collaboratori, spiegando se e perché tali dichiarazioni non sono ritenute attendibili o insufficienti a dimostrare la circostanza dedotta dalla difesa.
- La mera affermazione che una dichiarazione "appare neutra" o che non costituisce "prova" non è sufficiente: il giudice deve indicare se contesta l'attendibilità intrinseca, la coerenza con altri elementi o se esistono elementi di segno contrario.
- Le dichiarazioni di collaboratori che attestano l'allontanamento di un soggetto da un sodalizio criminale possono incidere sulla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) e vanno valutate nel loro contenuto, temporalità e riscontro con altre risultanze.
- In caso di motivazione apparentemente assente o apodittica il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame: la compliance formale della motivazione è requisito essenziale della legittimità del provvedimento cautelare.
- Per la difesa: incardinare la richiesta di revoca/sostituzione su dichiarazioni specifiche, datate e corredate quando possibile da elementi di riscontro per facilitare la valutazione favorevole del giudice.
- Per il giudice del merito: ripercorrere sistematicamente attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori, analizzare contraddizioni e concordanze e motivare in modo puntuale il peso attribuito a ciascun elemento probatorio.
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