Sentenza n. 6208/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento l'e/o la riforma del decreto -OMISSIS- del 14.03.2023, ricevuto il 29.03.2023, del Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della Leva – II reparto, 6° divisione – 3° sezione e del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-reso nell'adunanza n. 3326 del 7.03.2023“quale parte integrante” del suddetto decreto e di ogni provvedimento e/o atto amministrativo antecedente conseguente connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio di un’ipoacusia neurosensoriale bilaterale e di una spondiloartrosi diffusa, respingendo le domande di equo indennizzo, nonché il presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con riferimento a entrambe le patologie, violazione dell’art. 3, comma 3, l. 241/1990, carenza o insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti ed eccesso di potere per contraddittorietà rispetto alle risultanze istruttorie. Ha sostenuto che il Comitato di Verifica non avrebbe considerato adeguatamente le mansioni svolte durante la carriera, tra cui la manutenzione meccanica di veicoli, le prove motore a terra e in volo, le attività di poligono e di fuoco, nonché l’attività presso la sezione comunicazione, navigazione e identificazione e quale gunner operator, tutte ritenute idonee a incidere sull’apparato uditivo e muscolo-scheletrico. Con specifico riguardo all’ipoacusia, ha contestato anche la tardività della domanda, sostenendo di avere acquisito piena e concreta conoscenza della patologia soltanto a seguito delle visite otorinolaringoiatriche e degli esami audiometrici dell’11 e 17 febbraio 2022, e non già dal controllo del 17 luglio 2017, ritenuto un accertamento periodico dal quale era emersa soltanto una lieve ipoacusia monolaterale non confermata dalle visite successive.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto all’ipoacusia, ha ritenuto tardiva la domanda presentata il 13 luglio 2022, poiché il ricorrente aveva avuto conoscenza o conoscibilità dell’infermità almeno dal 17 luglio 2017, data di una visita ufficiale periodica svolta presso l’I.M.A.S. dell’Aeronautica Militare per la verifica dell’idoneità al servizio di volo. La patologia risultava inoltre confermata da successive visite del 16 luglio 2018, 15 luglio 2019, 4 dicembre 2020, 7 dicembre 2021 e 20 giugno 2022. È stato quindi superato il termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 2, comma 1, d.P.R. 461/2001, decorrente dalla conoscenza dell’infermità. Il TAR ha comunque rilevato anche l’infondatezza della pretesa nel merito, osservando che il Comitato aveva escluso il nesso causale o concausale sulla base della natura della patologia e dell’assenza di specifici eventi patogenetici di servizio. Quanto alla spondiloartrosi, il diniego è stato ritenuto legittimo perché il Comitato aveva ricondotto la patologia a processi dismetabolico-degenerativi e all’usura delle strutture articolari, senza ravvisare un ruolo causale o concausale del servizio. Il giudizio del Comitato di Verifica è stato qualificato come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per assenza o insufficienza manifesta della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o violazione delle regole procedurali. Tali vizi non sono stati ravvisati. Le mansioni indicate dal ricorrente, pur potenzialmente gravose, sono state ritenute fisiologicamente riconducibili ai compiti ordinari del profilo professionale militare; mancava la prova di episodi specifici, eccezionali ed esorbitanti rispetto all’ordinario servizio. Le spese sono state compensate in ragione della natura della controversia e della qualità delle parti.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Il giudice ha escluso che il decreto e il parere del Comitato fossero affetti da carenza o insufficienza di motivazione, ritenendo che il richiamo alla natura delle patologie e all’assenza di fatti di servizio eccezionalmente gravosi fosse sufficiente.
art. 2, comma 1, d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
La domanda di dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti, compreso l’equo indennizzo, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso ovvero da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità o della lesione o dell’aggravamento.
Il termine di sei mesi è perentorio e decorre dalla conoscenza o conoscibilità dell’infermità; nel caso concreto è stato fatto decorrere dalla visita ufficiale del 17 luglio 2017.
art. 2 d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
L’onere di allegare e provare specifici fatti di servizio causalmente o concausalmente rilevanti grava sull’interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies d.lgs. 196/2003, il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, proposta ai fini dell’equo indennizzo, deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza dell’infermità; tale conoscenza può decorrere da una visita ufficiale svolta dall’amministrazione per verificare l’idoneità al servizio, anche se l’interessato contesta la piena consapevolezza della patologia in quel momento.
- Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede l’allegazione e la prova di specifici fatti o eventi di servizio eccezionalmente gravosi ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, idonei a costituire causa o concausa efficiente e determinante dell’infermità; non sono sufficienti la generica gravosità, lo stress o i disagi fisiologicamente connessi alle mansioni svolte.
- Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito; può essere censurato soltanto in presenza di assenza o manifesta insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità, inattendibilità della valutazione o violazione delle regole procedurali.
- Quando il Comitato esclude il nesso causale o concausale sulla base della tipologia degenerativa o involutiva della patologia e dell’assenza di specifici eventi patogenetici di servizio, il giudizio è adeguatamente motivato se gli elementi dedotti dall’interessato si limitano al normale svolgimento di mansioni potenzialmente gravose ma proprie del suo profilo professionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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