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Sentenza

Sentenza n. 1568/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze civili passate in giudicato, recanti condanna del Comune al pagamento di somme per risarcimento danni, spese di CTU e spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati riuniti due ricorsi per la loro connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, entrambi diretti all’ottemperanza delle medesime sentenze civili. La prima ricorrente, quale procuratrice e difensora distrattaria, ha chiesto il pagamento delle spese di lite liquidate in proprio favore dalla sentenza del Giudice di pace. La seconda ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di euro 983,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, riconosciuta a titolo risarcitorio, nonché delle ulteriori somme dovute in base ai titoli giudiziali. Le sentenze del Giudice di pace e del Tribunale, che aveva rigettato gli appelli e confermato la prima decisione, risultavano passate in giudicato. Il Comune, non costituito, non ha dimostrato di avere eseguito i titoli mediante il pagamento delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha disposto la riunione dei due ricorsi e li ha accolti. Ha dichiarato l’obbligo del Comune di Casabona di dare integrale esecuzione al giudicato nascente dalle sentenze civili, mediante il pagamento delle somme ivi indicate, al netto di quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il segretario comunale di Strongoli, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del Comune, affinché provveda all’esecuzione nei successivi 60 giorni decorrenti dall’istanza delle ricorrenti, in caso di inerzia dell’amministrazione. L’eventuale compenso del commissario sarà posto a carico del Comune inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 828,00 oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti dall’amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Massime di principio

  • L’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione alle sentenze passate in giudicato che pongono a suo carico obblighi di pagamento, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo giudiziale; in mancanza di tale prova, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione e per l’ordine di pagamento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e, in caso di persistente inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato di dare esecuzione al giudicato.
  • È ammissibile la riunione di ricorsi connessi oggettivamente e soggettivamente quando siano diretti all’esecuzione dei medesimi titoli giurisdizionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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