Sentenza n. 2268/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8778/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 8778/2023, relativa alla nota di Roma Capitale del 16 febbraio 2018 che aveva ritenuto sostanzialmente legittimi interventi edilizi realizzati mediante plurime SCIA
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante aveva contestato la sentenza di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso contro la nota municipale concernente interventi edilizi nel cortile interno e nel locale commerciale di un edificio storico del centro di Roma. In primo grado erano stati dedotti: violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990 per mancata partecipazione procedimentale; carenza di motivazione dei pareri della Soprintendenza; violazione della normativa edilizia per avere l’amministrazione ritenuto realizzabili mediante SCIA interventi che, secondo il ricorrente, avrebbero richiesto un permesso di costruire; eccesso di potere per l’asserita non corrispondenza tra la documentazione utilizzata per l’autorizzazione sismica e lo stato dei luoghi; violazione del regolamento edilizio comunale per incompletezza degli elaborati grafici. Il TAR aveva accolto il primo motivo, annullando la nota nella parte relativa all’assentibilità degli interventi mediante SCIA, aveva respinto il motivo riguardante l’autorizzazione sismica per tardività ai sensi dell’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990 e aveva assorbito gli altri motivi. In appello l’interessato ha contestato la decisione di primo grado, sostenendo altresì che il nuovo provvedimento comunale non avrebbe fatto venir meno il suo interesse, poiché sarebbe stato adottato in attuazione della sentenza del TAR e sarebbe stato travolto dall’eventuale riforma della stessa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione di improcedibilità sollevata da Roma Capitale e dalle controinteressate. Dopo la sentenza del TAR, Roma Capitale ha riesaminato l’attività edilizia, svolto un nuovo sopralluogo e adottato la nota del 4 luglio 2024, recante una nuova e approfondita valutazione della legittimità urbanistico-edilizia delle opere e della loro compatibilità con la SCIA. Tale atto è stato qualificato come provvedimento nuovo e interamente sostitutivo di quello impugnato in primo grado, nonché autonomo rispetto alla sentenza del TAR, poiché non adottato in mera esecuzione del suo decisum, ma all’esito di una nuova istruttoria e con una motivazione volta a superare le carenze rilevate dal giudice. Ne è derivata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello, essendo il provvedimento originario ormai superato. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato l’appello improcedibile e ha integralmente compensato le spese di lite per giusti ed eccezionali motivi.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la definizione del giudizio quando sopravviene una causa che rende improcedibile la domanda; nel caso concreto l’appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990
Richiamato in relazione alla tardività della contestazione dell’autorizzazione sismica, già rilevata dal TAR.
art. 31 c.p.a.
Richiamato per l’azione contro il silenzio precedentemente proposta dall’interessato, conclusasi con l’obbligo per Roma Capitale di svolgere verifiche e adottare un provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
Richiamato per il giudizio sul silenzio che aveva preceduto l’impugnazione della nota comunale.
Massime di principio
- L’appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento interamente sostitutivo di quello impugnato, rendendo quest’ultimo ormai privo di efficacia lesiva attuale.
- Un nuovo provvedimento amministrativo adottato all’esito di una nuova istruttoria e diretto a riesaminare compiutamente la posizione dell’interessato non è assimilabile a un atto adottato in mera esecuzione della sentenza di primo grado; pertanto, la sua sorte non dipende automaticamente dall’eventuale riforma della sentenza appellata.
- La sopravvenienza di un nuovo provvedimento non determina il venir meno dell’interesse processuale solo se l’atto successivo costituisce mera esecuzione del precedente giudicato o della sentenza impugnata; quando invece sostituisce autonomamente l’atto originario, l’interesse alla decisione sull’impugnazione di quest’ultimo viene meno.
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