Cassazione Penale, Sentenza n. 45852/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto banconote (autentiche e false) e una macchina conta soldi, nell'ambito di indagini per i reati previsti dagli artt. 56, 640 e 648 c.p. I difensori deducono violazione di legge e carenza di motivazione rispetto al fumus del reato di truffa (art. 640 c.p.), lamentando l'assenza della querela e sostenendo la possibile configurazione di reato impossibile o di tentativo inidoneo, atteso che l'azione criminoso sarebbe stata stimolata da una troupe televisiva della trasmissione "Striscia la notizia", che avrebbe determinato le presunte persone offese.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati manifestamente inammissibili. Il Tribunale ha ritenuto che la verifica del fumus commissi delicti debba limitarsi alla congruità degli elementi esposti (in particolare gli oggetti sequestrati) e non trasformarsi in un accertamento processuale di merito. Ha ritenuto legittimo il sequestro di oggetti significativi ai fini dell'indagine (documenti falsi, banconote false, ecc.). Sulla questione della mancanza di querela, il Tribunale ha osservato che al momento dell'ordinanza i termini per proporla non erano ancora decorso e che, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. pen., l'assenza di una condizione di procedibilità che possa sopravvenire non impedisce l'attività di indagine né il sequestro probatorio. Quanto alla contestazione di reato impossibile o provocazione da parte di infiltrati, il Tribunale ha ritenuto che tale valutazione implicherebbe accertamenti di fatto non consentiti in sede di riesame. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Riferimento all'istituto dell'evento tentato (tentativo); la Corte segnala che la configurazione di tentativo o di reato impossibile richiede valutazioni di fatto non appropriate nella fase di riesame del sequestro probatorio
art. 640 cod. pen.
Norma sulla truffa; il Tribunale ha verificato l'esistenza del fumus del reato sulla base degli elementi materiali sequestrati senza entrare in un giudizio pieno di merito
art. 648 cod. pen.
Riferimento al reato di ricettazione (ricezione di cose provenienti da reato); oggetti sequestrati (banconote, strumenti) possono essere rilevanti ai fini dell'ipotesi formulata
art. 346 cod. proc. pen.
Interpretazione secondo cui, se la condizione di procedibilità è assente ma può sopravvenire, non si impedisce l'attività di indagine preliminare e il sequestro probatorio destinato a conservare le fonti di prova
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato come norma procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; il ricorso è stato trattato ai sensi della disciplina emergenziale indicata
art. 8 D.L. 198/2022
Richiamato come ulteriore norma procedurale per il contraddittorio scritto nelle procedure indicate
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione ai profili di determinazione delle somme da versare alla Cassa per le ammende nei casi di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso
Massime di principio
- In sede di riesame di un decreto di sequestro probatorio il giudice valuta il fumus del reato in base alla congruità e rilevanza degli elementi prodotti; non è chiamato a svolgere un accertamento pieno di merito.
- Il sequestro di oggetti materiali pertinenti (documenti, banconote, apparecchiature) è legittimo anche se gli oggetti possono risultare falsi o indicare condotte fraudolente: l'obiettivo è conservare e acquisire prove.
- L'assenza della querela non inibisce automaticamente le indagini o il sequestro probatorio quando la condizione di procedibilità è ancora sospesa e può sopravvenire; l'art. 346 c.p.p. autorizza misure cautelari per preservare le prove.
- La circostanza che condotte siano state in qualche modo sollecitate da infiltrati o da terzi non determina automaticamente la configurazione del reato impossibile: occorre valutare se l'azione criminosa sia comunque riconducibile all'autonomia volitiva dell'indagato, valutazione che richiede accertamenti di fatto non risolvibili al mero riesame cautelare.
- Le eccezioni che implichino valutazioni probatorie complesse possono risultare inammissibili se proposte in un rito di riesame che non consente un approfondimento fattuale; è importante proporre le censure nei modi e nelle sedi processuali appropriate.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere sanzionati con condanna alle spese e somme da versare alla Cassa per le ammende.
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