Cassazione Penale, Sentenza n. 21910/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione in appello per il reato di lottizzazione abusiva (capo A). Il Procuratore generale denunciava violazione di legge (in particolare dell'art. 44 d.P.R. 6/6/2001, n. 380) e vizi di motivazione della Corte d'appello, sostenendo che il primo giudice aveva correttamente accertato la lottizzazione materiale sulla base delle opere iniziate, delle difformità evidenti rispetto ai progetti autorizzati, dei files/progetti sequestrati e delle consulenze tecniche che dimostravano una destinazione turistico-ricettiva occultata dall'imputato; chiedeva quindi l'annullamento della sentenza impugnata con dichiarazione di prescrizione del reato e, nonostante la prescrizione, la conferma della confisca disposta in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha constatato vizi di violazione di legge e di motivazione nella sentenza di appello, osservando che il giudice d'appello non ha adeguatamente confrontato e motivato la divergenza rispetto alla sentenza di primo grado e ha erroneamente qualificato come meri atti preparatori fatti ed opere che erano invece idonei e diretti a realizzare una lottizzazione materiale. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'assoluzione per il reato di lottizzazione abusiva. Tuttavia, essendo il reato già estinto per prescrizione al tempo dell'appello, l'annullamento è pronunciato senza rinvio ai fini penali (il reato è estinto). Al contempo, conformemente al principio dettato dall'art. 578-bis c.p.p. e alla giurisprudenza sovranazionale e interna, la decisione sottolinea l'obbligo di valutare l'impugnazione agli effetti della confisca: pertanto la pronuncia accoglie i rilievi del Procuratore generale in ordine alla necessità di riesaminare la statuizione sulla confisca e determina l'annullamento con conseguente rinnovazione del giudizio agli effetti della confisca (rinvio alla Corte territoriale per decidere in ordine alla confisca dei terreni e dei manufatti).
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia - t.u.e.), art. 44
art. 44, comma 2 (confisca dei terreni lottizzati e delle opere abusivamente costruite)
La confisca prevista dall'art. 44 t.u.e. trova fondamento sostanziale nella norma stessa e può essere disposta anche quando il reato si sia estinto per prescrizione, purché il giudice accerti con adeguata motivazione gli elementi oggettivi e soggettivi del reato
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (t.u.e.), art. 30
definizione di lottizzazione materiale e negoziale
La lottizzazione materiale è reato a consumazione anticipata: l'inizio di opere idonee e dirette a trasformare il territorio integra la fattispecie anche se la trasformazione non è compiuta
Codice di procedura penale, art. 578-bis
art. 578-bis c.p.p. (obbligo del giudice dell'impugnazione di decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca quando in primo grado fu disposta la confisca e nel frattempo il reato si sia estinto per prescrizione)
Il giudice d'appello (e la Cassazione) devono comunque decidere sull'impugnazione agli effetti della confisca anche se il reato è estinto per prescrizione; la disposizione ha natura processuale e trova applicazione per la confisca prevista dall'art. 44 t.u.e.
Codice penale e norme sul reato tentato / consumazione anticipata
principi generali (art. 56 cod. pen. e giurisprudenza sui reati a consumazione anticipata)
La disciplina interpretativa dei reati tentati e a consumazione anticipata è applicabile alla lottizzazione: occorre valutare l'idoneità oggettiva degli atti iniziati e la loro direzione finalistica verso la trasformazione illecita del territorio
Norme procedurali su motivazione e ammissibilità del ricorso
artt. 581 e 591 c.p.p. (riguardo ai motivi aspecifici), art. 606 c.p.p. (vizi di motivazione)
Il ricorso del P.M. era ammissibile: i vizi denunciati erano enucleabili e valutabili dalla Corte di legittimità; i vizî di motivazione (manifesta illogicità, omissione, travisamento) sono scrutinabili in cassazione
Massime di principio
- In caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di primo grado, il giudice d'appello deve fornire una motivazione puntuale e confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata (concetto di "motivazione rafforzata" o comunque di adeguato confronto argomentativo).
- La lottizzazione materiale è un reato a consumazione anticipata: il mero inizio di opere idonee e dirette alla trasformazione urbanistica, se oggettivamente adeguato al risultato e posto in rapporto con elementi che dimostrino una finalità edificatoria, integra la fattispecie anche se la trasformazione non si è ancora compiuta.
- Nelle valutazioni basate su elementi indiziari il giudice deve evitare un esame atomistico: è necessario valutare la certezza e la valenza dimostrativa dei singoli indizi e poi operare una valutazione globale per verificare se, unitariamente, consentono di accertare il reato oltre ogni ragionevole dubbio.
- La confisca urbanistica ai sensi dell'art. 44 t.u.e. può essere mantenuta anche se il reato è estinto per prescrizione, purché il giudice accerti con adeguata motivazione gli elementi oggettivi e soggettivi del reato; l'interesse del Pubblico Ministero a impugnare un'assoluzione prescrittiva è concreto quando mira a ottenere la conferma o l'accertamento della confisca.
- Secondo l'art. 578-bis c.p.p., il giudice dell'impugnazione è tenuto a decidere sull'impugnazione anche agli effetti della confisca quando in primo grado è stata disposta la confisca e il reato si è poi estinto per prescrizione; quindi la declaratoria di prescrizione non impedisce automaticamente la disamina della confisca.
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