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Ordinanza

Ordinanza n. 1971/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 00754/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202603609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania n. 754/2026, che aveva respinto la domanda cautelare contro la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell'Interno ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla dipendente della Polizia di Stato. La controversia riguarda il provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio adottato nei confronti della dipendente, destinataria di un'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Roma del 2 novembre 2025 che aveva applicato la misura cautelare della sospensione dall'ufficio di polizia ai sensi dell'art. 289 c.p.p. La misura penale era stata ritenuta sufficiente a prevenire la reiterazione dei reati, ipotizzati come reiterabili soltanto nell'esercizio delle funzioni di polizia. L'appellata ha inoltre dedotto la propria posizione di distacco sindacale quale elemento ostativo alla sospensione dal servizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. In sede di sommario esame, il Collegio ha ritenuto che la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio non si fondi soltanto sulla gravità degli indizi di reato, ma anche sull'impossibilità per il dipendente destinatario di una misura cautelare restrittiva di svolgere le funzioni d'istituto. La misura di sospensione dall'ufficio prevista dall'art. 289 c.p.p. è stata ritenuta produttiva, sul rapporto di lavoro pubblico, degli stessi effetti di una misura comportante la privazione della libertà personale, con conseguente sospensione cautelare dal servizio quale atto dovuto. Il Collegio ha osservato che l'art. 289-bis c.p.p., entrato in vigore nel 2019, è successivo all'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981, spiegando così la mancata coordinazione testuale tra le disposizioni. Il distacco sindacale non è stato ritenuto idoneo, di per sé, a superare tali conclusioni, poiché presuppone lo svolgimento del servizio. È stata esclusa la sussistenza di un apprezzabile fumus boni iuris, con salvezza della valutazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la delicatezza e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 289 c.p.p.

    È richiamato in relazione alla misura cautelare penale della sospensione dal pubblico ufficio esercitato nella Polizia di Stato.

  • art. 289-bis c.p.p.

    La misura cautelare prevista dalla disposizione produce, sul rapporto di lavoro pubblico, gli stessi effetti di una misura cautelare comportante la privazione della libertà personale, giustificando la sospensione cautelare dal servizio.

  • art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981

    La disposizione è letta in coordinamento con la successiva introduzione dell'art. 289-bis c.p.p.; la mancata coordinazione normativa non impedisce di ricondurre la misura di sospensione dall'ufficio agli effetti della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all'art. 10 del regolamento europeo, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a procedimenti penali e dell'oscuramento disposto in ordinanza.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dall'ufficio prevista dall'art. 289 c.p.p., quando riguarda un dipendente pubblico, produce sul rapporto di lavoro effetti sostanzialmente equiparabili a quelli di una misura cautelare comportante la privazione della libertà personale e può quindi giustificare la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio.
  • La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico destinatario di una misura cautelare penale si fonda non soltanto sulla sussistenza di gravi indizi di reato, ma anche sull'impossibilità di svolgere le funzioni d'istituto derivante dalla misura applicata.
  • Il distacco sindacale non esclude di per sé la sospensione cautelare dal servizio, poiché il distacco presuppone comunque lo svolgimento del servizio e non neutralizza gli effetti della misura cautelare penale.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRapporto di impiego non privatizzatoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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