Ordinanza n. 1971/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 00754/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania n. 754/2026, che aveva respinto la domanda cautelare contro la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell'Interno ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta dalla dipendente della Polizia di Stato. La controversia riguarda il provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio adottato nei confronti della dipendente, destinataria di un'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Roma del 2 novembre 2025 che aveva applicato la misura cautelare della sospensione dall'ufficio di polizia ai sensi dell'art. 289 c.p.p. La misura penale era stata ritenuta sufficiente a prevenire la reiterazione dei reati, ipotizzati come reiterabili soltanto nell'esercizio delle funzioni di polizia. L'appellata ha inoltre dedotto la propria posizione di distacco sindacale quale elemento ostativo alla sospensione dal servizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. In sede di sommario esame, il Collegio ha ritenuto che la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio non si fondi soltanto sulla gravità degli indizi di reato, ma anche sull'impossibilità per il dipendente destinatario di una misura cautelare restrittiva di svolgere le funzioni d'istituto. La misura di sospensione dall'ufficio prevista dall'art. 289 c.p.p. è stata ritenuta produttiva, sul rapporto di lavoro pubblico, degli stessi effetti di una misura comportante la privazione della libertà personale, con conseguente sospensione cautelare dal servizio quale atto dovuto. Il Collegio ha osservato che l'art. 289-bis c.p.p., entrato in vigore nel 2019, è successivo all'art. 9, comma 1, del d.P.R. n. 737/1981, spiegando così la mancata coordinazione testuale tra le disposizioni. Il distacco sindacale non è stato ritenuto idoneo, di per sé, a superare tali conclusioni, poiché presuppone lo svolgimento del servizio. È stata esclusa la sussistenza di un apprezzabile fumus boni iuris, con salvezza della valutazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la delicatezza e novità della questione.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 289 c.p.p.
È richiamato in relazione alla misura cautelare penale della sospensione dal pubblico ufficio esercitato nella Polizia di Stato.
art. 289-bis c.p.p.
La misura cautelare prevista dalla disposizione produce, sul rapporto di lavoro pubblico, gli stessi effetti di una misura cautelare comportante la privazione della libertà personale, giustificando la sospensione cautelare dal servizio.
art. 9, comma 1, d.P.R. n. 737/1981
La disposizione è letta in coordinamento con la successiva introduzione dell'art. 289-bis c.p.p.; la mancata coordinazione normativa non impedisce di ricondurre la misura di sospensione dall'ufficio agli effetti della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme all'art. 10 del regolamento europeo, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali relativi a procedimenti penali e dell'oscuramento disposto in ordinanza.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dall'ufficio prevista dall'art. 289 c.p.p., quando riguarda un dipendente pubblico, produce sul rapporto di lavoro effetti sostanzialmente equiparabili a quelli di una misura cautelare comportante la privazione della libertà personale e può quindi giustificare la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio.
- La sospensione cautelare obbligatoria dal servizio del dipendente pubblico destinatario di una misura cautelare penale si fonda non soltanto sulla sussistenza di gravi indizi di reato, ma anche sull'impossibilità di svolgere le funzioni d'istituto derivante dalla misura applicata.
- Il distacco sindacale non esclude di per sé la sospensione cautelare dal servizio, poiché il distacco presuppone comunque lo svolgimento del servizio e non neutralizza gli effetti della misura cautelare penale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 299/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 300/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 301/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1139/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1144/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 22 mag 2026Ordinanza n. 1145/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →