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Ordinanza

Ordinanza n. 1913/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV quater, n. 19540 del 5 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello, con domanda cautelare incidentale, per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 19540 del 2025. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i motivi di appello né il contenuto sostanziale della controversia definita in primo grado. Il Ministero ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo che le esigenze cautelari dedotte dal Ministero potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione dell’appello nel merito. Ha quindi rimesso a un decreto del Presidente della Sezione la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di discussione dell’appello. Non è stata disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata nelle more della decisione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Disciplina la domanda cautelare in appello, proposta dal Ministero insieme all’impugnazione della sentenza di primo grado.

  • art. 55, comma 10, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)

    Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza necessariamente sospendere l’efficacia del provvedimento o della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte attraverso la rapida definizione della controversia nel merito, il giudice può accogliere l’istanza ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
  • L’accoglimento dell’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta di per sé la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata nelle more della decisione di merito.
  • La misura cautelare può consistere esclusivamente nell’accelerazione della trattazione dell’appello, quando tale rimedio risulti idoneo e sufficiente rispetto alle esigenze rappresentate dalla parte appellante.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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