Sentenza n. 503/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento del documento -OMISSIS- Fascicolo n.-OMISSIS- assunto da ADER e ricevuto dal ricorrente in data 20.05.2022, con il quale è stata data comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria di alcuni beni immobili di cui il ricorrente è proprietario comunista siti in -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria su beni immobili del ricorrente, conseguente a intimazione di pagamento per prelievi supplementari nel settore del latte e relativi interessi
Esito
Favorevole al resistente (ente creditore e agente della riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria, inizialmente mediante azione di ottemperanza, sostenendo che l'atto violasse una precedente ordinanza cautelare che aveva sospeso gli atti presupposti. In subordine ha chiesto la riqualificazione della domanda come azione di annullamento ai sensi dell'art. 29 c.p.a. Ha dedotto l'illegittimità derivata dell'iscrizione ipotecaria, contestando in particolare la debenza delle somme richieste per prelievi supplementari relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997, il contrasto con la sentenza della Corte di giustizia del 27 giugno 2019, causa C-348/18, e la violazione dell'art. 1948, comma 1, n. 4, c.c. L'atto impugnato faceva seguito a un'intimazione di pagamento, ad atti di pignoramento presso terzi e a una preventiva comunicazione ipotecaria, già contestati in altro giudizio. Il TAR, dopo aver convertito il rito da ottemperanza a rito ordinario, ha rilevato d'ufficio la possibile sussistenza del difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione esclusiva prevista dall'art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. sulle controversie relative al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario comprende la determinazione del prelievo e la riscossione fino alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione, ma non si estende alla successiva fase esecutiva. L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 d.P.R. 602/1973 è stata qualificata come atto preordinato alla fase esecutiva, avente funzione conservativa e strumentale all'espropriazione forzata, senza incidenza sull'an o sul quantum del credito. Pertanto, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La qualificazione delle censure come contestazioni del credito o come vizi derivati degli atti presupposti non modifica il riparto, determinato in base al petitum sostanziale, alla natura dell'atto impugnato e alla posizione giuridica dedotta. Anche l'eventuale illegittimità dell'atto presupposto non muta la natura esecutiva dell'iscrizione ipotecaria. Il giudizio può essere riproposto dinanzi al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., ferme le eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di prelievo supplementare lattiero-caseario comprende le controversie sulla determinazione del prelievo e sulla riscossione fino alla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, ma non la fase esecutiva successiva.
art. 77 d.P.R. 602/1973
L'iscrizione ipotecaria è un atto preordinato alla fase esecutiva, con funzione conservativa dei beni del debitore e strumentale all'espropriazione forzata; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dalla disposizione, ferme le preclusioni e decadenze eventualmente maturate.
art. 112 c.p.a.
La proposizione iniziale dell'azione come giudizio di ottemperanza non impedisce al giudice amministrativo di verificare preliminarmente la propria giurisdizione.
art. 29 c.p.a.
La riqualificazione della domanda come azione di annullamento non incide sul previo accertamento della giurisdizione, che deve essere determinata in base alla natura sostanziale dell'atto contestato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende alla determinazione del prelievo e alla riscossione fino alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, ma non comprende gli atti della successiva fase esecutiva o paraesecutiva.
- L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 d.P.R. 602/1973 è un atto preordinato alla fase esecutiva, con funzione conservativa dei cespiti patrimoniali del debitore e strumentale all'espropriazione forzata; le controversie che la riguardano appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando il credito abbia natura amministrativa o sia riconducibile a una materia di giurisdizione esclusiva.
- Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, desunto dalla natura dell'atto impugnato e dalla posizione giuridica dedotta, non in base alla qualificazione formale dell'azione né alla natura dei vizi dedotti.
- La contestazione dell'esistenza, validità, efficacia o esigibilità del titolo e del credito non trasferisce al giudice amministrativo la cognizione di un atto esecutivo o paraesecutivo, né l'illegittimità derivata dell'atto presupposto modifica la natura dell'atto successivo.
- La conversione del rito da ottemperanza a rito ordinario e la riqualificazione della domanda come azione di annullamento non precludono il rilievo del difetto di giurisdizione, che costituisce una questione pregiudiziale rispetto all'esame della domanda caducatoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →