Sentenza del 23/06/2021 n. 17870 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di due avvisi d'accertamento relativi al periodo d'imposta 2006: il primo (IRES) contestava, tra l'altro, omissione di ricavi da locazione, disconoscimento di costi 2005 non documentati ripresi a tassazione come sopravvenienze attive e disconoscimento di costi per fatture da ricevere; il secondo (IRAP e IVA) contestava l'indetraibilità dell'IVA per indebita detrazione e spese non documentate, in particolare consulenze tecniche. Le società impugnavano sia la notificazione che il merito delle rilevazioni contabili e fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. È stata confermata la decisione della CTR: (i) la notificazione effettuata a mezzo posta dall'Amministrazione è valida; (ii) l'appello principale proposto dall'Ufficio si è convertito legittimamente in appello incidentale per effetto del principio di unità dell'impugnazione e della tempestività; (iii) le poste iscritte come costi nell'esercizio 2005 sono state legittimamente riprese a tassazione come sopravvenienze attive nel 2006, essendo emersa con certezza la loro scomparsa in ragione del lungo tempo trascorso e dell'assenza della documentazione; (iv) le spese per consulenze tecniche sono state ritenute indeducibili perché le fatture erano descritte in termini generici e non consentivano di determinare l'epoca e il periodo di competenza delle prestazioni. Condanna delle società al pagamento delle spese processuali e conferma degli oneri contributivi disposti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, comma 2
Richiamata nella censura delle ricorrenti sul carattere dell'appello dell'Ufficio; la Corte ha comunque applicato il principio di unità dell'impugnazione e la conversione dell'appello in incidentale quando ne ricorrano i requisiti temporali.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
"la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente (...) può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè (...) a cura dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria"
Consente la notificazione postale degli avvisi di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria; per la sua validità è sufficiente il rispetto delle indicazioni previste dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, senza necessità di relata giudiziaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. a)
Richiamato nel contesto delle regole sulle notificazioni degli atti fiscali; la Corte ha ritenuto compatibile l'uso del servizio postale ordinario per gli avvisi di accertamento.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 88 e 109
Art. 88 e correlati richiamati per la nozione e la competenza temporale delle sopravvenienze attive: la sopravvenienza attiva si contabilizza e si tassa nell'esercizio in cui viene a cessare con certezza la componente negativa iscritta in precedenza, anche senza accertamento di inesistenza ex tunc del fatto originario.
Codice civile, art. 2697
Richiamato dalle parti in tema di onere della prova; la Corte ha tuttavia ritenuto che la prova della scomparsa della passività potesse desumersi dalle risultanze e dal lungo decorso temporale in assenza di documenti.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.
Norma di riferimento per i motivi di cassazione (vizi di diritto): la Corte ha ritenuto infondati i vari motivi di diritto prospettati dalle ricorrenti.
Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
Richiamato nel contesto dell'accusa di ultrapetizione; la Corte ha precisato che il giudice può fondare la decisione su valutazioni non prospettate se rimaste entro i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione agli oneri contributivi aggiuntivi posti a carico dei ricorrenti in caso di soccombenza; la sentenza dà atto della loro sussistenza.
Massime di principio
- La notificazione degli avvisi di accertamento eseguita dall'Amministrazione finanziaria tramite servizio postale ordinario è valida se rispetta le prescrizioni del regolamento postale; non è necessaria la relata tipica della notifica giudiziaria.
- Un atto di impugnazione proposto 'principalmente' da chi poteva limitarsi ad una impugnazione incidentale può essere convertito in appello incidentale se la notifica è tempestiva (principio di unità dell'impugnazione).
- La sopravvenienza attiva si configura e si tassazione nell'esercizio in cui viene acquisita la certezza del venir meno di una passività iscritta in precedenza; ciò può avvenire anche senza prova di estinzione giuridica dell'obbligazione, quando fatti sopravvenuti (es. lungo mancato reperimento della documentazione) lo rendono certo.
- Costi documentati con fatture dalla descrizione generica e privi di documentazione integrativa che permetta di determinare epoca e competenza possono essere considerati indeducibili: è necessario che la documentazione consenta di individuare la prestazione, l'epoca e il periodo di competenza.
- Il giudice d'appello può motivare la decisione sulla base di argomentazioni non esattamente prospettate dalle parti purché rimanga entro il perimetro delle domande e delle eccezioni dedotte (no ultravisione del petitum).
- In contestazioni fiscali è importante conservare e produrre documentazione completa e tempestiva (fatture, ordini, contratti, prove di pagamento, corrispondenza) per evitare disconoscimenti di costi o rqualificazioni in sopravvenienze attive.
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