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Sentenza

Sentenza del 23/06/2021 n. 17870 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di due avvisi d'accertamento relativi al periodo d'imposta 2006: il primo (IRES) contestava, tra l'altro, omissione di ricavi da locazione, disconoscimento di costi 2005 non documentati ripresi a tassazione come sopravvenienze attive e disconoscimento di costi per fatture da ricevere; il secondo (IRAP e IVA) contestava l'indetraibilità dell'IVA per indebita detrazione e spese non documentate, in particolare consulenze tecniche. Le società impugnavano sia la notificazione che il merito delle rilevazioni contabili e fiscali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. È stata confermata la decisione della CTR: (i) la notificazione effettuata a mezzo posta dall'Amministrazione è valida; (ii) l'appello principale proposto dall'Ufficio si è convertito legittimamente in appello incidentale per effetto del principio di unità dell'impugnazione e della tempestività; (iii) le poste iscritte come costi nell'esercizio 2005 sono state legittimamente riprese a tassazione come sopravvenienze attive nel 2006, essendo emersa con certezza la loro scomparsa in ragione del lungo tempo trascorso e dell'assenza della documentazione; (iv) le spese per consulenze tecniche sono state ritenute indeducibili perché le fatture erano descritte in termini generici e non consentivano di determinare l'epoca e il periodo di competenza delle prestazioni. Condanna delle società al pagamento delle spese processuali e conferma degli oneri contributivi disposti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, comma 2

    Richiamata nella censura delle ricorrenti sul carattere dell'appello dell'Ufficio; la Corte ha comunque applicato il principio di unità dell'impugnazione e la conversione dell'appello in incidentale quando ne ricorrano i requisiti temporali.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14

    "la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente (...) può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonchè (...) a cura dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria"

    Consente la notificazione postale degli avvisi di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria; per la sua validità è sufficiente il rispetto delle indicazioni previste dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria, senza necessità di relata giudiziaria.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. a)

    Richiamato nel contesto delle regole sulle notificazioni degli atti fiscali; la Corte ha ritenuto compatibile l'uso del servizio postale ordinario per gli avvisi di accertamento.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 88 e 109

    Art. 88 e correlati richiamati per la nozione e la competenza temporale delle sopravvenienze attive: la sopravvenienza attiva si contabilizza e si tassa nell'esercizio in cui viene a cessare con certezza la componente negativa iscritta in precedenza, anche senza accertamento di inesistenza ex tunc del fatto originario.

  • Codice civile, art. 2697

    Richiamato dalle parti in tema di onere della prova; la Corte ha tuttavia ritenuto che la prova della scomparsa della passività potesse desumersi dalle risultanze e dal lungo decorso temporale in assenza di documenti.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione (vizi di diritto): la Corte ha ritenuto infondati i vari motivi di diritto prospettati dalle ricorrenti.

  • Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell'accusa di ultrapetizione; la Corte ha precisato che il giudice può fondare la decisione su valutazioni non prospettate se rimaste entro i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione agli oneri contributivi aggiuntivi posti a carico dei ricorrenti in caso di soccombenza; la sentenza dà atto della loro sussistenza.

Massime di principio

  • La notificazione degli avvisi di accertamento eseguita dall'Amministrazione finanziaria tramite servizio postale ordinario è valida se rispetta le prescrizioni del regolamento postale; non è necessaria la relata tipica della notifica giudiziaria.
  • Un atto di impugnazione proposto 'principalmente' da chi poteva limitarsi ad una impugnazione incidentale può essere convertito in appello incidentale se la notifica è tempestiva (principio di unità dell'impugnazione).
  • La sopravvenienza attiva si configura e si tassazione nell'esercizio in cui viene acquisita la certezza del venir meno di una passività iscritta in precedenza; ciò può avvenire anche senza prova di estinzione giuridica dell'obbligazione, quando fatti sopravvenuti (es. lungo mancato reperimento della documentazione) lo rendono certo.
  • Costi documentati con fatture dalla descrizione generica e privi di documentazione integrativa che permetta di determinare epoca e competenza possono essere considerati indeducibili: è necessario che la documentazione consenta di individuare la prestazione, l'epoca e il periodo di competenza.
  • Il giudice d'appello può motivare la decisione sulla base di argomentazioni non esattamente prospettate dalle parti purché rimanga entro il perimetro delle domande e delle eccezioni dedotte (no ultravisione del petitum).
  • In contestazioni fiscali è importante conservare e produrre documentazione completa e tempestiva (fatture, ordini, contratti, prove di pagamento, corrispondenza) per evitare disconoscimenti di costi o rqualificazioni in sopravvenienze attive.

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