Sentenza n. 3784/2026 - Milano, Sezione 1
per l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio nn. 996/2025 (r.g. 131/2025) e 736/2025 (r.g. 1728/2024), munite di attestazione di conformità e notificate all’Amministrazione, rispettivamente nelle date del 11 dicembre 2025 e 1° agosto 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giuste attestazioni rilasciate dalla Cancelleria in data 26 marzo 2026 e 2 aprile 2026; sentenze con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dell’odierno ricorrente, in quanto antistatario, per complessivi euro 1.230,00, oltre spese generali e accessori di legge (in tutto, € 1.465,85)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di due sentenze del Tribunale di Busto Arsizio nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese legali distratte in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a., deducendo che due sentenze del Tribunale di Busto Arsizio, passate in giudicato e ritualmente notificate al Ministero, avevano condannato l'amministrazione al pagamento delle spese legali, con distrazione in suo favore quale difensore antistatario. Nonostante le notifiche, il Ministero non aveva inizialmente provveduto al pagamento. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha eseguito la sentenza n. 736/2025; il ricorrente ha quindi insistito per l'ottemperanza limitatamente alla sentenza n. 996/2025, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di ottemperanza concernente la sentenza n. 736/2025, poiché il Ministero aveva provveduto al pagamento delle spese legali il 1° luglio 2026. Ha invece accolto la domanda relativa alla sentenza n. 996/2025: la sentenza era stata notificata al Ministero l'11 dicembre 2025, era passata in giudicato e, alla data di proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato pertanto condannato a dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo al ricorrente la somma dovuta per spese legali. Per l'eventuale persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 400 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR li applica per ordinare l'esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso; tali strumenti sono stati posti a disposizione del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione della parte di una sentenza del giudice ordinario recante la condanna di un'amministrazione pubblica al pagamento di spese legali, purché il titolo sia esecutivo, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente una delle pronunce poste a fondamento della domanda, la relativa domanda diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere, mentre il giudice può decidere nel merito la domanda concernente le altre pronunce non ancora eseguite.
- Accertata l'inottemperanza a una sentenza esecutiva, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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