Sentenza del 01/10/2015 n. 19611 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a C.M. un avviso di accertamento relativo all’IVA dell’anno 1997, recuperando detrazioni ritenute indebitamente operate dalla società. C.M. aveva impugnato l’atto sostenendo, in sostanza, che l’accertamento avrebbe dovuto essere notificato individualmente a tutti i soci. L’Agenzia contestava tale decisione, sostenendo la validità della notifica alla società, tramite l’ultimo liquidatore, e la permanenza della legittimazione processuale della società nonostante la cancellazione intervenuta nel 2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, per effetto della cancellazione della società avvenuta prima del 1° gennaio 2004, l’estinzione della società operasse da tale ultima data, secondo il regime transitorio elaborato dalla giurisprudenza. L’atto notificato nel 2002 era quindi originariamente valido e correttamente impugnato dall’ex liquidatore, poiché all’epoca la società era considerata ancora esistente. Tuttavia, dal 1° gennaio 2004 il liquidatore ha perso la legittimazione processuale: il processo avrebbe dovuto proseguire nei confronti degli ex soci, quali successori della società e litisconsorti necessari. Poiché l’Agenzia aveva proseguito il giudizio nei confronti del solo ex liquidatore, privo di legittimazione, il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata attività difensiva della parte vittoriosa.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
Con la cancellazione dal registro delle imprese la società si estingue; i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa del liquidatore, nei confronti di quest’ultimo.
La cancellazione produce l’estinzione della società. I rapporti non definiti non si estinguono necessariamente, ma si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio; il liquidatore resta destinatario soltanto di un’eventuale autonoma azione di responsabilità.
Art. 218 disposizioni di attuazione del codice civile
La disposizione è stata considerata nel quadro del regime transitorio della riforma societaria, concludendo che la nuova disciplina dell’estinzione non aveva efficacia retroattiva piena per le società cancellate prima del 1° gennaio 2004.
Art. 2220 c.c.
Richiamato dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla conservazione delle scritture contabili e agli effetti della cancellazione della società; la censura non è stata accolta.
Art. 81 c.p.c.
La legittimazione ad agire o resistere deve appartenere al soggetto titolare del rapporto controverso. Dopo l’estinzione della società, l’ex liquidatore non può rappresentarla nel processo, salvo una distinta responsabilità personale.
Art. 110 c.p.c.
La successione processuale conseguente all’estinzione della società è stata assimilata, per alcuni profili, alla morte della persona fisica: i soci subentrano nella posizione processuale dell’ente estinto.
Art. 331 c.p.c.
Quando il processo deve proseguire nei confronti di più soci quali litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti.
Art. 36, commi 2 e 3, D.P.R. n. 602/1973
I soci possono rispondere dei debiti fiscali della società nei limiti dei beni o delle somme ricevuti in assegnazione, ricorrendo le condizioni previste dalla norma.
La responsabilità fiscale degli ex soci non è automatica e illimitata: occorre accertare l’eventuale attribuzione di beni o somme sociali e la responsabilità è contenuta nei limiti di quanto ricevuto.
Art. 111, comma 2, Cost.
Il principio della ragionevole durata del processo può giustificare una decisione nel merito evitando la rimessione della causa al giudice quando l’integrazione del contraddittorio sarebbe inutilmente diretta a una pronuncia inevitabilmente sfavorevole.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese comporta l’estinzione della società; per le società cancellate prima del 1° gennaio 2004, secondo il regime transitorio applicato dalla Cassazione, l’estinzione opera a partire dal 1° gennaio 2004.
- Gli atti notificati prima della data di efficacia dell’estinzione possono essere validamente notificati alla società secondo il diritto vigente all’epoca, anche tramite il suo ultimo liquidatore.
- Dopo l’estinzione, il liquidatore non è normalmente il successore processuale della società e non può rappresentarla nelle controversie relative ai debiti sociali, salvo che venga fatta valere una sua autonoma responsabilità personale.
- I soci subentrano nei rapporti processuali e obbligatori della società estinta, ma la loro responsabilità patrimoniale è generalmente limitata a quanto ricevuto in sede di liquidazione, salvo regimi di responsabilità diversi.
- Se la controversia prosegue dopo l’estinzione della società, devono essere chiamati in causa tutti i soci rilevanti, quali litisconsorti necessari; la mancata integrazione del contraddittorio può compromettere la validità del giudizio.
- In materia tributaria, la responsabilità degli ex soci richiede la verifica dei presupposti specifici previsti dalla legge, come l’effettiva ricezione di beni o somme sociali, e non può essere affermata automaticamente per il solo fatto di essere stati soci.
- La corretta individuazione del soggetto destinatario della notifica e della parte legittimata a proseguire il processo deve essere valutata separatamente per ciascuna fase temporale: prima e dopo la cancellazione e prima e dopo l’efficacia dell’estinzione.
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