Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4467/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Napoli n. 110 dell’11 aprile 2025, con la quale è stata disposta la sospensione dell’attività di somministrazione, condotta dalla società ricorrente nel territorio comunale alla Via Nazario Sauro n. 1, per sette giorni e, precisamente, nelle date dell’11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 maggio 2025, in applicazione dell’art. 18 del regolamento comunale di polizia di sicurezza urbana; b) della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’attività, resa con nota comunale PG/224950 dell’11 marzo 2025; c) dell’art. 18 del regolamento comunale di polizia di sicurezza urbana, approvato in via definitiva con deliberazione consiliare n. 75 del 5 dicembre 2022; d) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, ove e per quanto lesivo del diritto della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202502056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di sospensione per sette giorni dell'attività di somministrazione, comunicazione di avvio del procedimento e art. 18 del regolamento comunale di polizia di sicurezza urbana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare di una SCIA commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, ha impugnato l’ordinanza comunale che disponeva la sospensione dell’attività per sette giorni, adottata dopo due accertamenti della Polizia Municipale relativi alla diffusione musicale nei locali e alla violazione della disciplina sull’impatto acustico. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dell’ordinanza per l’illegittimità dell’art. 18 del regolamento comunale, asseritamente contrastante con l’art. 10 TULPS e con la legge n. 447/1995; ha sostenuto che l’invio della relazione di impatto acustico a un indirizzo PEC diverso non potesse integrare abuso del titolo; ha affermato che la relazione depositata fosse sufficiente a legittimare l’attività musicale; ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata esecuzione di verifiche fonometriche dirette ad accertare il superamento dei limiti acustici; infine, con memoria non notificata, ha dedotto ulteriori violazioni dei principi di proporzionalità e buona fede. L’amministrazione aveva fondato la sospensione su due autonome ragioni: l’assenza del nulla osta di impatto acustico al momento degli accertamenti e, comunque, la difformità tra la relazione prodotta e l’attività concretamente svolta, poiché nei locali erano presenti cinque diffusori installati al soffitto non indicati nella relazione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto procedibile il ricorso, nonostante i sette giorni di sospensione fossero già decorsi e la misura cautelare ne avesse sospeso l’esecuzione. L’interesse permaneva perché, in caso di rigetto, il provvedimento avrebbe potuto essere eseguito in un diverso arco temporale. Nel merito, ha respinto le censure principali. Ha escluso la rilevanza dell’asserito erroneo invio della relazione a un diverso indirizzo PEC, poiché l’ordinanza non si fondava essenzialmente su tale circostanza. Ha ritenuto che la disciplina sull’inquinamento acustico sanzioni non solo il superamento dei limiti fonometrici, ma anche la violazione del regime autorizzatorio previsto per le attività con impatto acustico. Soprattutto, ha qualificato come abuso del titolo commerciale la diffusione musicale effettuata in difformità dalla relazione di impatto acustico, che non menzionava i cinque diffusori installati al soffitto. La SCIA per la somministrazione, quale titolo di polizia, impone il rispetto delle prescrizioni normative e tecniche che regolano l’attività; la loro violazione può giustificare la sospensione ai sensi dell’art. 10 TULPS e dell’art. 18 del regolamento comunale, senza necessità di una verifica strumentale del concreto superamento dei limiti di rumore. Ha quindi escluso il difetto di istruttoria e di motivazione. Le ulteriori censure su proporzionalità e buona fede, introdotte per la prima volta con memoria non notificata, sono state dichiarate inammissibili perché nuove e lesive del contraddittorio e del termine decadenziale. Il Collegio ha inoltre applicato il principio secondo cui, quando un provvedimento è sorretto da più autonome ragioni, è sufficiente che una sola di esse resista alle censure perché l’atto non debba essere annullato. Il ricorso è stato respinto, con condanna della società alle spese processuali, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 10 TULPS (regio decreto n. 773/1931)

    La licenza, oggi SCIA, per la somministrazione di alimenti e bevande è qualificabile come autorizzazione di polizia e può essere sospesa o revocata in caso di abuso del titolo, inteso anche come violazione delle regole di condotta e delle prescrizioni applicabili all’esercizio dell’attività.

  • artt. 8 e 10 legge n. 447/1995

    Il sistema sanzionatorio in materia di inquinamento acustico riguarda sia il superamento dei valori limite sia la violazione del regime autorizzatorio prescritto per attività incidenti sul livello dei rumori.

  • art. 18, comma 5, regolamento comunale di polizia di sicurezza urbana

    “In presenza di una prima recidiva della violazione di legge o regolamenti, accertata dagli organi di Polizia, che si configura come ‘abuso del titolo’ ai sensi dei precedenti commi … l’ufficio competente al rilascio del titolo … dispone la sanzione della sospensione dell’attività a 7 (sette) giorni”

    La disposizione consente la sospensione dell’attività in presenza di una prima recidiva qualificabile come abuso del titolo, comprese le violazioni della normativa sull’impatto acustico.

  • artt. 24 e 73 c.p.a.

    Le censure nuove non possono essere introdotte mediante una memoria non notificata alla controparte; la memoria può illustrare motivi già ritualmente dedotti, ma non ampliare il thema decidendum in violazione del contraddittorio e dei termini decadenziali.

Massime di principio

  • La procedibilità dell’impugnazione di un provvedimento di sospensione dell’attività non viene meno per il solo decorso del periodo temporale originariamente individuato per l’esecuzione, quando l’amministrazione può ancora eseguire la misura in un diverso arco temporale e permangono contestabili la validità, l’efficacia e i presupposti dell’atto.
  • La violazione delle prescrizioni contenute nella relazione o nel nulla osta di impatto acustico può integrare un abuso del titolo autorizzatorio per la somministrazione di alimenti e bevande, anche senza l’accertamento strumentale del concreto superamento dei limiti fonometrici, quando il disvalore della condotta deriva dalla difformità dell’attività rispetto alle modalità tecniche dichiarate o autorizzate.
  • Il titolo per la somministrazione di alimenti e bevande, quale autorizzazione di polizia anche quando formato mediante SCIA, deve essere esercitato nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche applicabili; la loro inosservanza può giustificare la sospensione o la revoca per abuso del titolo.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente che una sola motivazione sia idonea a sorreggerlo e resista alle censure perché l’atto non debba essere annullato; le ulteriori ragioni non devono essere esaminate.
  • Nel processo amministrativo le censure nuove, o gli elementi sostanzialmente nuovi rispetto ai motivi originari, non possono essere introdotti con una memoria non notificata alla controparte, potendo la memoria svolgere soltanto una funzione illustrativa dei motivi già ritualmente proposti.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.