Cassazione Civile, Ordinanza n. 19359/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fornitore)
La controversia
La ditta che gestiva un canile convenzionato con un comune aveva agito per ottenere il pagamento di fatture relative al ricovero, cura e mantenimento dei cani randagi del comune, deducendo in via principale l'inadempimento della convenzione stipulata nel 1995 e, in subordine, l'ingiustificato arricchimento del comune. Dopo le difese dei convenuti, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva anche formulato in via subordinata una domanda risarcitoria per occupazione senza titolo dei box del canile, mantenendo immutato il petitum ma modificando il titolo della pretesa. In appello la domanda era stata dichiarata tardiva e comunque infondata, con esclusione sia del titolo contrattuale sia dell'arricchimento senza causa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 183 c.p.c. e delle norme sostanziali richiamate, sostenendo che la domanda per occupazione senza titolo fosse una consentita emendatio libelli tempestivamente proposta nella prima memoria e che la Corte territoriale avesse errato nel dichiararla inammissibile e nel motivarne il rigetto; 2) omesso esame/travisamento di fatti decisivi, in particolare la data del dissequestro della struttura e il contenuto di altra sentenza relativa ai rapporti con il diverso comune capitolino; 3) violazione delle norme sull'ingiustificato arricchimento, contestando l'argomento secondo cui i pagamenti effettuati ad altro ente escluderebbero la locupletazione e sostenendo che il godimento delle strutture del canile era rimasto senza titolo dopo la cessazione del sequestro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione. Ha ritenuto fondato il motivo con cui si censurava la declaratoria di tardività della domanda proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., affermando che la modificazione della domanda è ammissibile anche quando incida su petitum e causa petendi, purché resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non pregiudichi il contraddittorio. Ha inoltre rilevato che la censura sull'ingiustificato arricchimento era fondata almeno nella parte in cui la Corte d'appello aveva confuso il pagamento delle spese di mantenimento dei cani con il diverso tema dell'occupazione della struttura, e perché vi era uno scarto temporale tra il periodo domandato e quello coperto dai pagamenti eseguiti. Il secondo motivo è stato accolto quanto al travisamento/difetto di motivazione sulla data di dissequestro, mentre è stato ritenuto inammissibile o comunque non autosufficiente nella parte relativa alla sentenza del Tribunale di Roma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 183 c.p.c.
prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ.
La modificazione della domanda nella prima memoria è ammissibile anche se incide su petitum e causa petendi, purché resti connessa alla medesima vicenda sostanziale e non comprometta il contraddittorio o allunghi indebitamente il processo.
art. 2041 c.c.
Per l'azione di arricchimento senza causa occorre verificare l'effettiva locupletazione del convenuto e la correlativa depauperazione dell'attore; il pagamento a terzi può escludere l'arricchimento solo nei limiti della concreta coincidenza tra fatti e utilità considerate.
art. 2043 c.c.
La domanda di occupazione senza titolo può essere fatta valere come pretesa risarcitoria extracontrattuale, distinta dalla pretesa contrattuale o da arricchimento senza causa.
art. 2055 c.c.
Citato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza un'autonoma specifica statuizione della Corte.
art. 2697 c.c.
Citato in relazione al riparto dell'onere probatorio nelle domande risarcitorie e di arricchimento; la Corte valorizza la necessità di provare i fatti costitutivi della locupletazione e del danno.
art. 1188 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sulla questione dei pagamenti a terzi; la Corte osserva che il tema decisivo non era l'efficacia liberatoria del pagamento, bensì l'esistenza dell'arricchimento del convenuto.
art. 1189 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, senza autonoma elaborazione decisoria nel provvedimento.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa all'ammissibilità della domanda modificata e alla disciplina dell'azione di arricchimento.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Utilizzato per censurare l'omesso esame e il travisamento di fatti decisivi e di documenti rilevanti.
art. 355 c.p.
Citato solo nella ricostruzione fattuale del procedimento penale, senza rilievo decisivo ai fini della ratio della decisione.
Massime di principio
- Nel rito civile, la domanda modificata con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. è ammissibile anche quando muti il fondamento giuridico della pretesa e alcuni elementi oggettivi, purché il nuovo assetto resti ancorato alla medesima vicenda sostanziale e non alteri in modo pregiudizievole le difese della controparte.
- Quando una domanda viene dichiarata inammissibile o improcedibile, eventuali argomentazioni sul merito inserite nella motivazione sono prive di autonoma portata decisoria se rese ad abundantiam; il sindacato di legittimità deve concentrarsi sulla statuizione in rito realmente decisiva.
- L'azione di arricchimento senza causa richiede la prova concreta dell'arricchimento del convenuto e del correlativo depauperamento dell'attore; non basta richiamare un generico vantaggio economico, occorrendo distinguere le diverse utilità in gioco e verificare la coincidenza temporale e materiale tra pretesa e vantaggio conseguito.
- Ai fini dell'omesso esame di un fatto decisivo, la censura deve individuare con precisione il fatto controverso, la sua decisività e il modo in cui il giudice lo avrebbe trascurato o travisato; una doglianza generica o non autosufficiente non consente l'accoglimento del motivo.
- La valutazione sulla sussistenza di un'occupazione senza titolo di beni o strutture non può essere elusa mediante il solo richiamo a pagamenti per prestazioni diverse, come le spese di mantenimento degli animali, se la pretesa concerne invece il godimento della struttura e la sua disponibilità materiale.
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