Sentenza n. 178/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio-inadempimento della Questura di Latina, Ufficio Immigrazione, formatosi sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale ex art. 32, co. 3, d.lgs. 25/08 e art. 19, d.lgs. 286/98 in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 7, c. 3 del D.L. 20/2023 (conv. L. 50/2023), avanzato in data 18/07/2023 tramite kit postale n. assicurata 05597580127-6.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Questura di Latina sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata mediante kit postale il 18 luglio 2023. Ha dedotto il decorso del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, la violazione dell'art. 7, comma 3, del d.l. n. 20/2023, convertito dalla l. n. 50/2023, arbitrarietà, carenza di istruttoria e violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990. Dopo la rilevazione d'ufficio di un possibile superamento del termine annuale per l'azione avverso il silenzio, il ricorrente ha sostenuto che la diffida trasmessa via PEC il 7 novembre 2024, contenente una richiesta espressa di definizione del procedimento e il richiamo all'istanza inevasa, dovesse essere equiparata a una nuova istanza, con conseguente decorrenza di un nuovo termine per impugnare il silenzio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, affermando che la diffida successiva alla scadenza del termine annuale per impugnare il silenzio può essere equiparata a una nuova domanda quando presenti i requisiti sostanziali di una nuova istanza. Nel caso concreto, la diffida richiamava l'istanza originaria, il silenzio dell'amministrazione e l'obbligo di provvedere, sicché era idonea a riaprire il termine per agire. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché l'amministrazione, pur costituitasi, non ha dimostrato di avere adottato un provvedimento espresso e risultava ampiamente decorso il termine legale di sessanta giorni. Il giudice ha dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato alla Questura di Latina di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, senza sostituirsi all'amministrazione nella decisione sul rilascio del titolo. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, da versare al bilancio della Giustizia amministrativa. La trattazione della liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata, assegnando al difensore un termine per produrre la certificazione consolare richiesta.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
Decorso il termine di decadenza di un anno (dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo) previsto per l'impugnazione del silenzio-inadempimento, la parte, se ha ancora interesse ad ottenere una pronuncia dall'Amministrazione, può rivolgere alla stessa una nuova istanza.
Il termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio decorre dalla scadenza del termine procedimentale; tuttavia, una nuova istanza, anche contenuta in una diffida successiva, può determinare la formazione di un nuovo silenzio impugnabile se possiede i requisiti sostanziali di una domanda amministrativa.
art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998
Il procedimento relativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni.
art. 7, comma 3, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023
È indicata dal ricorrente quale base normativa del diritto alla conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato; la sentenza accoglie l'azione sul silenzio senza decidere direttamente sulla spettanza della conversione.
art. 7 l. 241/1990
È richiamato dal ricorrente quale parametro procedimentale, ma la decisione si fonda principalmente sull'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Le spese liquidate a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere versate direttamente allo Stato.
art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002
certificazione dell'autorità consolare competente
Per la liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio è necessaria la certificazione consolare attestante la veridicità delle dichiarazioni sui redditi e sui beni posseduti nel Paese d'origine; una mera autocertificazione resa presso un'ambasciata non è sufficiente.
art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha natura provvisoria e deve essere sottoposta al controllo del collegio quanto alla sussistenza e permanenza dei presupposti reddituali.
Massime di principio
- La diffida inviata dopo la scadenza del termine annuale per proporre l'azione avverso il silenzio può essere equiparata a una nuova istanza e far decorrere un nuovo termine processuale quando richiami il procedimento precedente, evidenzi l'inerzia dell'amministrazione e contenga una richiesta sostanziale di provvedere.
- L'azione avverso il silenzio è tempestiva se proposta entro un anno dalla formazione del nuovo silenzio derivante da una nuova istanza sostanziale, anche quando l'istanza originaria sia rimasta inevasa oltre il precedente termine annuale.
- Quando sia decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento e l'amministrazione non dimostri di avere adottato un provvedimento espresso, il giudice amministrativo può dichiarare illegittimo il silenzio e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, senza anticipare il contenuto della decisione amministrativa.
- L'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato non determina automaticamente la liquidazione del compenso al difensore: il giudice deve verificare la permanenza dei presupposti reddituali e la documentazione richiesta dalla legge, inclusa la certificazione dell'autorità consolare quando necessaria.
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