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Sentenza

Sentenza n. 3219/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Regionale, 28 giugno 2022 - n. XI/2501, di approvazione del “Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano – settore merceologico della sabbia e ghiaia - art. 8 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 - PRS TER 09.02.19”, relativamente alle determinazioni assunte, nella relativa scheda allegata alla Normativa Tecnica per ambito estrattivo qualificato come “ATEg25”, a) con riferimento alle prescrizioni relative alla “DESTINAZIONE FINALE” delle aree di cava, anche nella parte in cui, in accoglimento delle proposte dalla Giunta Regionale, si inserisce la prescrizione che impone di “Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico” e di “Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento”, b) nonché, con riferimento alle prescrizioni relative alla “TIPOLOGIA RECUPERO”, per disporsi che “il progetto di recupero dovrà essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con il Parco Agricolo Sud Milano, ente gestore del ZSC Sorgenti della Muzzetta”; - di ogni atto presupposto e connesso, con particolare riferimento, per quanto di ragione della deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. n. 11/2019 – Atti n. 47633\9.5\2016\41 del 14 marzo 2019, di approvazione della “Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano: Adozione definitiva e trasmissione alla Regione Lombardia per sua approvazione” e, per l'effetto, della Proposta di Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano, così come adottata dalla deliberazione impugnata, relativamente agli aspetti sopra menzionati;

Giustizia amministrativa202300216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia di approvazione del Nuovo Piano cave della Città Metropolitana di Milano, limitatamente alle prescrizioni della scheda dell'ATEg25 sulla destinazione finale e sulla tipologia di recupero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni pianificatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, anche quale trasposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il nuovo Piano cave nella parte relativa all'ATEg25. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 5 e seguenti della l.r. Lombardia n. 14/1998, degli artt. 41 e 42 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, il Piano cave, quale piano di settore, non avrebbe potuto indicare la destinazione d'uso finale del compendio né preferire il recupero agricolo rispetto a quello naturalistico; le prescrizioni sarebbero state inoltre incompatibili con la situazione morfologica dei luoghi e con il progetto di rinaturazione già previsto dalle convenzioni e dalla precedente autorizzazione. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 11, 12 e 15 della l.r. n. 14/1998 e dell'art. 1, comma 2, l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e sviamento. La ricorrente contestava la previsione secondo cui il progetto di recupero avrebbe dovuto essere concordato, nelle modalità e nei tempi, con il Parco Agricolo Sud Milano, ritenendola un aggravio procedimentale e una indebita condizione per la convenzione e per il rilascio dell'autorizzazione estrattiva. La Città Metropolitana ha eccepito il difetto di interesse attuale, sostenendo che la preferenza per il recupero agricolo, formulata con la clausola "ove possibile", fosse una direttiva non precettiva, e ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse poiché la ricorrente aveva successivamente presentato un progetto di gestione produttiva con recuperi fruitivo-ricreativi e naturalistici, senza recupero agricolo, procedimento che era stato regolarmente avviato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto meritevoli di considerazione sia l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse attuale e concreto sia quella di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La clausola che invita a valutare, "ove possibile", il recupero agricolo è stata qualificata come direttiva di massima, non precettiva né direttamente lesiva; non preclude quindi soluzioni progettuali alternative e non determina un arresto del procedimento autorizzativo. La successiva presentazione da parte della ricorrente di un progetto non contemplante il recupero agricolo ha confermato l'assenza di un effetto ostativo e ha fatto venir meno, comunque, l'interesse all'annullamento. Il Collegio ha tuttavia esaminato anche il merito, ritenendo infondati entrambi i motivi. Le amministrazioni competenti alla pianificazione delle attività estrattive dispongono di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto in presenza di palesi vizi di sproporzione, illogicità o irragionevolezza, non ravvisati nella fattispecie. La previsione relativa alla possibile destinazione agricola è coerente con la funzione pianificatoria del Piano cave e con gli obiettivi di riassetto ambientale, tutela del paesaggio, salvaguardia delle aree agricole e contenimento del consumo di suolo. Il coinvolgimento del Parco Agricolo Sud Milano non costituisce un aggravio procedimentale, ma uno strumento di coordinamento preventivo volto a integrare nel progetto i criteri di sostenibilità ambientale e di tutela della biodiversità, assicurando la coerenza del recupero con le caratteristiche morfologiche e naturalistiche del sito. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 5, 6, 11, 12 e 15 l.r. Lombardia n. 14/1998

    La legge regionale attribuisce alla pianificazione delle cave la definizione dei criteri di formazione del piano, della destinazione d'uso delle aree durante e dopo l'attività estrattiva, nonché la disciplina dei progetti d'ambito, delle autorizzazioni e delle convenzioni; tali disposizioni consentono di considerare, nella pianificazione, anche l'assetto finale e il recupero ambientale dei siti.

  • art. 1, comma 2, l. n. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al divieto di aggravamento del procedimento; il TAR esclude però che il coordinamento con il Parco costituisca un aggravio, qualificandolo come strumento di integrazione preventiva e semplificazione dell'azione amministrativa.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il giudice richiama il principio secondo cui le scelte relative alle singole aree contenute in un piano generale non necessitano di una motivazione specifica, considerato l'elevato numero dei destinatari e l'interdipendenza delle previsioni pianificatorie, specialmente quando siano dirette alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

  • art. 1 l.r. Lombardia n. 20/2021

    È richiamato per evidenziare che il Piano cave deve perseguire sviluppo sostenibile, salvaguardia del giacimento, ripristino del suolo, limitazione del consumo di suolo e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione processuale in relazione alla trattazione della causa; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo nella decisione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per il deposito di documenti e scritti difensivi in vista dell'udienza di merito; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo sostanziale nella decisione.

  • artt. 23 e 27-bis d.lgs. n. 152/2006

    Richiamati in relazione all'istanza successivamente presentata dalla ricorrente per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale; l'avvio del relativo procedimento dimostra l'assenza di un effetto immediatamente ostativo delle prescrizioni impugnate.

Massime di principio

  • Le previsioni di un piano cave che invitano a valutare, "ove possibile", una determinata modalità di recupero ambientale costituiscono, se prive di carattere precettivo e non ostative di soluzioni alternative, direttive di massima non immediatamente lesive; la loro impugnazione è quindi inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto, e può divenire improcedibile se la successiva attività amministrativa ammette e tratta una soluzione progettuale diversa.
  • Le scelte contenute nella pianificazione delle attività estrattive sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnico-valutativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per manifesta sproporzione, illogicità, irragionevolezza, incoerenza o incompletezza della valutazione, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • La pianificazione delle cave può disciplinare anche la destinazione d'uso finale e il recupero ambientale delle aree estrattive quando ciò sia funzionale agli obiettivi legislativi di riassetto del territorio, tutela dell'ambiente e del paesaggio, salvaguardia delle aree agricole e contenimento del consumo di suolo, senza costituire indebita invasione della competenza urbanistica comunale.
  • Il coordinamento preventivo tra il progetto di recupero di un sito estrattivo e l'ente gestore di un'area protetta o di una zona di particolare pregio naturalistico non costituisce aggravamento procedimentale quando sia diretto a integrare preventivamente le esigenze di sostenibilità ambientale, tutela della biodiversità e coerenza paesaggistica nel procedimento autorizzatorio.
  • Le previsioni puntuali di un piano generale non richiedono, di regola, una motivazione specifica per ciascuna area, in ragione dell'elevato numero dei destinatari e dell'interdipendenza delle scelte pianificatorie, salvo che emergano specifici profili di illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraMotivazione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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