Ordinanza n. 573/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- adottato dal direttore della casa circondariale di Crotone, datato 5.12.2023, e notificato il 06.01.2024, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della “censura” per negligenza in servizio, ai sensi degli art. 12-14-15 del d.lgs. n. 449 del 1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del direttore della Casa circondariale di Crotone che ha irrogato la sanzione disciplinare della censura per negligenza in servizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura, ai sensi degli artt. 12, 13, 14 e 15 del d.lgs. n. 449 del 1992. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso. Il TAR rileva che il compendio documentale e le ricostruzioni fattuali delle parti risultano divergenti, in particolare con riferimento ai fatti oggetto della contestazione disciplinare, alle fasi del procedimento e ai turni di lavoro programmati, nonché alle eventuali variazioni relative alla giornata del 27 novembre 2023, documentate nel mod. 14.
La decisione
Il TAR non definisce il merito della controversia e dispone, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., un incombente istruttorio a carico dell’amministrazione resistente. L’amministrazione dovrà depositare entro 30 giorni una relazione analitica e puntuale sui fatti di causa e sulle fasi del procedimento disciplinare, corredata dalla documentazione pertinente, compresi gli atti richiamati nelle relazioni di servizio già depositate e la documentazione sui turni di lavoro programmati e sulle eventuali variazioni intervenute il 27 novembre 2023. La discussione del merito è fissata all’udienza pubblica del 10 giugno 2026. È inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre gli incombenti istruttori necessari per acquisire elementi utili alla decisione; la disposizione è applicata per ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione e della documentazione rilevante.
artt. 12, 13, 14 e 15 d.lgs. n. 449/1992
Sono indicati nel decreto impugnato quali disposizioni in base alle quali è stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per negligenza in servizio; l’ordinanza non ne precisa l’interpretazione sostanziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando le ricostruzioni fattuali delle parti divergono e la documentazione disponibile non consente di definire adeguatamente la controversia, il giudice amministrativo può disporre d’ufficio, ai sensi dell’art. 65 c.p.a., l’acquisizione di una relazione analitica dell’amministrazione e della documentazione necessaria sulle circostanze controverse.
- In un giudizio relativo a una sanzione disciplinare, l’istruttoria può riguardare non solo i fatti contestati, ma anche le concrete fasi del procedimento disciplinare e la documentazione organizzativa rilevante, come i turni di servizio programmati e le loro variazioni.
- La fissazione dell’udienza di discussione del merito può essere disposta dopo l’acquisizione e il deposito degli elementi istruttori richiesti, con termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento.
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