Cassazione Penale, Sentenza n. 8231/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di cui all'art. 660 c.p. contestata per invio di messaggi molesti a suo figlio (SMS, WhatsApp e posta elettronica), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché non si sarebbe provato il motivo molesto dei messaggi; inoltre chiedeva il riconoscimento dell'esimente di particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e contestava la configurazione della continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2 c.p.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha escluso la rilevanza penale delle comunicazioni inviate via posta elettronica (perché la giurisprudenza esclude che l'invio ripetuto di e-mail integri il reato di molestie), annullando senza rinvio la condanna limitatamente a quella condotta perché "il fatto non sussiste". Ha invece confermato la responsabilità per le molestie mediante messaggi telefonici (SMS e WhatsApp), ritenendo sufficiente il compendio probatorio basato sulle dichiarazioni della persona offesa e sugli accertamenti investigativi. Ha respinto la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità), ritenendo non sussistenti i presupposti; ha altresì precisato che la pluralità di condotte moleste integra l'elemento materiale del reato di cui all'art. 660 c.p. e non costituisce reato continuato ai sensi dell'art. 81, comma 2 c.p. Conseguentemente la pena è stata rideterminata da euro 200,00 a euro 133,00 di ammenda (eliminando la frazione riferibile alle e-mail); il resto del ricorso è stato rigettato. L'imputato è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.600,00, oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 660 cod. pen.
Definisce il reato di molestie o disturbo alle persone; la Corte ribadisce che la pluralità di azioni di disturbo costituisce l'elemento materiale del reato e non una reiterazione sanzionabile come continuazione ex art. 81, comma 2 c.p.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ricorda che la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e congiunta di modalità, grado di colpevolezza e entità del danno o pericolo e non è automatico nei casi di molestie ripetute.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma sulla continuazione; la Corte chiarisce che le plurime condotte costituenti il reato di molestie non devono essere ricondotte alla continuazione, perché la pluralità è elemento costitutivo dell'art. 660 c.p.
art. 192 cod. proc. pen.
Regime delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ricorda che le regole dell'art. 192 c.p.p. non sono automaticamente applicabili alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono, previa valutazione di credibilità e attendibilità, fondare la condanna.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; rilevante nel quadro della valutazione della particolare tenuità e per la rideterminazione della sanzione a seguito della esclusione di una delle condotte.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa, se valutate come credibili e attendibili e corredate da riscontri investigativi, possono da sole fondare la condanna per molestie (art. 660 c.p.).
- L'invio ripetuto di SMS o messaggi via WhatsApp può integrare il reato di molestie/disturbo (art. 660 c.p.) poiché crea una intrusione forzata nella sfera del destinatario; viceversa, la giurisprudenza tende a escludere rilevanza penale per il ripetuto invio di comunicazioni di posta elettronica, per le caratteristiche tecniche di tale mezzo.
- La pluralità di atti molesti costituisce di regola l'elemento materiale del reato di molestie e non una fattispecie di continuazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 81, comma 2 c.p.
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e non è concessa automaticamente quando la condotta è plurima o prolungata nel tempo.
- Nel processo penale il giudice deve motivare la valutazione della credibilità della persona offesa; l'assenza di riscontri non esclude automaticamente la rilevanza probatoria delle sue dichiarazioni se queste appaiono coerenti e stabili.
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