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Sentenza

Sentenza n. 487/2026 - Catania, Sezione 5

avverso e per l'annullamento di A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: 1.- D.D.G. n. 144 del 6 aprile 2023 con cui il Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza della Regione Siciliana ha provveduto allo scorrimento della graduatoria contributo relativo all’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c della O.C.D.P.C. N. 344/2016; 2.- D.D.G. N. 479 del 3 agosto 2023 con cui il Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza della Regione Siciliana ha provveduto allo scorrimento della graduatoria contributo relativo all’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c della O.C.D.P.C. N. 344/2016; 3.- D.D.G. n. 140 del 28 marzo 2024 con cui il Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza della Regione Siciliana ha provveduto allo scorrimento della graduatoria contributo relativo all’edilizia privata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c della O.C.D.P.C. N. 344/2016; 4.- di ogni altro atto e/o provvedimento ivi compresi eventuali ulteriori provvedimenti di scorrimenti della graduatoria emessi dal Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza della Regione Siciliana allo stato non conosciuti; B) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 28 ottobre 2025: 1.- nota/provvedimento del 3 luglio 2025 prot. n. 0159963 con la quale il Comune di Siracusa rileva che il progetto presentato dall’architetto Salvatore Virzì e dal Condominio Parco della Cittadella “…non rispetta le indicazioni e prescrizioni degli allegati all'OCDPC n. 344 del 9 maggio 2016, che sono finalizzate specificamente all’erogazione del contributo richiesto…”; 2.- nota/provvedimento dell’11 luglio 2025 prot. n. 31927 con la quale il Dipartimento Protezione Civile “…inoltra con valore di notifica l’allegata nota prot. n. 159963 in data 03.07.2025, con cui il Settore Edilizia Privata del Comune di Siracusa ha dato riscontro alla richiesta di questo DRPC Sicilia prot. n. 23844 del 26.05.2025, emessa in ottemperanza a quanto disposto dal TAR di Catania con sentenza n. 1085/2025…” e afferma che per le motivazioni contenute nella nota datata 03.07.2025 “…questo DRPC Sicilia non può procedere all’erogazione del contributo richiesto…”; 3.- di ogni altro atto antecedente, successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresi, ove occorra, l’Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri n. 344 del 9 maggio 2016 e, in particolare, gli articoli 9, 11 e l’allegato 5 laddove dovessero essere interpretati nel senso di escludere l’esistenza dei presupposti per l’erogazione di finanziamento per il “rafforzamento locale” degli edifici con più di quattro piani fuori terra.

Giustizia amministrativa202500951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Scorrimenti della graduatoria dei contributi per l'edilizia privata e, con motivi aggiunti, diniego di erogazione del contributo per il rafforzamento locale di un edificio condominiale, nonché impugnazione cautelativa di disposizioni dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto contributi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016 per interventi di miglioramento sismico e rafforzamento locale di un edificio condominiale. Il progetto relativo al rafforzamento locale era stato inserito nella graduatoria e successivamente dichiarato finanziabile, ma il procedimento non era stato concluso con l'erogazione del contributo. Dopo l'annullamento, con precedente sentenza, dell'esclusione dalla graduatoria, i ricorrenti hanno impugnato gli ulteriori scorrimenti della graduatoria, temendo che l'utilizzo delle risorse impedisse il finanziamento. Con motivi aggiunti hanno impugnato la nota del Comune di Siracusa che aveva rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016 e la successiva nota del Dipartimento regionale che aveva comunicato l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo. Hanno inoltre impugnato, in via cautelativa, eventuale e subordinata, gli artt. 9 e 11 e l'allegato 5 dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016, ove interpretati nel senso di escludere automaticamente dal finanziamento gli interventi di rafforzamento locale relativi a edifici con più di quattro piani fuori terra, deducendo illogicità e ingiustizia manifesta, poiché le gravi carenze strutturali non potrebbero essere desunte dalla sola altezza dell'edificio. Il TAR ha rilevato d'ufficio il possibile difetto di competenza territoriale, in ragione dell'impugnazione dell'ordinanza adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con efficacia non limitata al territorio regionale.

La decisione

Il TAR non ha esaminato il merito delle censure relative agli scorrimenti della graduatoria, al diniego di erogazione del contributo e alla legittimità delle disposizioni dell'O.C.D.P.C. n. 344/2016. Ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma. Ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., la competenza territoriale relativa all'impugnazione di un atto presupposto normativo o generale resta soggetta agli ordinari criteri di attribuzione; pertanto, quando insieme ad atti di autorità locali o regionali vengono impugnati atti di un'autorità centrale con efficacia estesa all'intero territorio nazionale, la controversia è attratta alla competenza del TAR Lazio, sede di Roma. È irrilevante che l'impugnazione dell'atto centrale sia subordinata, eventuale, cautelativa o tuzioristica, poiché la mera manifestazione della volontà di impugnarlo determina l'attrazione della competenza e una situazione di inscindibilità processuale. Il giudice ha precisato che, essendo l'incompetenza stata dichiarata all'esito del giudizio di merito, la decisione doveva essere adottata con sentenza. È stata riconosciuta la facoltà di riassumere il giudizio davanti al TAR Lazio e le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 4-bis c.p.a.

    La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.

    Gli atti normativi o generali adottati da un'autorità centrale non sono attratti dalla competenza territoriale del giudice competente per l'atto applicativo locale; la loro impugnazione segue gli ordinari criteri di competenza e può determinare l'attrazione della controversia al TAR Lazio, sede di Roma.

  • art. 15, comma 1 c.p.a.

    Il difetto di competenza è rilevato d'ufficio finché la causa non è decisa in primo grado.

    Il giudice amministrativo può rilevare d'ufficio il difetto di competenza fino alla decisione di primo grado.

  • art. 15, comma 4 c.p.a.

    La pronuncia di incompetenza lascia ferma la facoltà di riassumere il giudizio davanti al giudice dichiarato competente.

  • art. 73, comma 3 c.p.a.

    Il collegio ha segnalato alle parti, in udienza, la possibile questione relativa al difetto di competenza territoriale, consentendo il contraddittorio prima della decisione.

  • art. 2, comma 1, lettera c), O.C.D.P.C. n. 344/2016

    Costituisce la base normativa delle richieste di contributo per gli interventi sull'edilizia privata, ma il TAR non ne ha esaminato il merito.

Massime di principio

  • Quando insieme ad atti di autorità locale o regionale vengono impugnati atti normativi o generali adottati da un'autorità centrale con efficacia estesa all'intero territorio nazionale, la controversia è attratta alla competenza del TAR Lazio, sede di Roma, secondo gli ordinari criteri di competenza applicabili all'atto centrale.
  • L'attrazione della competenza territoriale al TAR Lazio opera anche quando l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale sia formulata in via subordinata, eventuale, cautelativa o tuzioristica; è sufficiente che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnarlo.
  • La maggiore o minore rilevanza dell'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale nell'economia complessiva del ricorso non incide sulla competenza territoriale, poiché tale valutazione attiene al merito della controversia.
  • L'impugnazione contestuale di un atto centrale generale o normativo e dei relativi atti applicativi locali determina una situazione di inscindibilità processuale, che impedisce di scindere la controversia ai fini della competenza territoriale.
  • Quando il difetto di competenza territoriale viene dichiarato dal TAR all'esito del giudizio di merito, la pronuncia deve essere resa con sentenza; il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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