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Sentenza

Sentenza n. 2269/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di decadenza di due SCIA per l'esercizio di commercio fisso, adottata a seguito di un'informativa antimafia interdittiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Palermo ha dichiarato la decadenza di due SCIA relative all'esercizio di commercio fisso, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha dedotto, in primo luogo, che l'informativa antimafia interdittiva comunicata dalla Prefettura non avrebbe natura definitiva, poiché era stata presentata un'istanza di revisione ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011 e, secondo la ricorrente, l'interdittiva avrebbe avuto efficacia temporalmente limitata. Da ciò avrebbe dovuto derivare l'archiviazione del procedimento comunale di decadenza. La società ha inoltre sostenuto che non fosse stata accertata alcuna concreta situazione di pericolosità presso il locale commerciale, quali commissione di reati, tumulti o gravi disordini.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della decadenza delle SCIA. Ha ritenuto non fondata la tesi secondo cui l'interdittiva fosse un provvedimento non definitivo: benché astrattamente suscettibile di riesame, essa non era stata impugnata in sede giurisdizionale e poteva quindi legittimamente costituire il presupposto della determinazione comunale. Richiamando il principio dell'Adunanza plenaria n. 3/2018, il Collegio ha qualificato l'interdittiva antimafia come causa di particolare incapacità ex lege, parziale e tendenzialmente temporanea, che preclude al soggetto interessato determinati rapporti con la pubblica amministrazione riconducibili all'art. 67 d.lgs. n. 159/2011. Ha inoltre rilevato, ad abundantiam, che l'istanza di revisione aveva avuto esito negativo, poiché la Prefettura aveva successivamente rinnovato il giudizio di permeabilità mafiosa con un'ulteriore interdittiva, i cui effetti non risultavano sospesi. Il rilievo relativo all'assenza di pericolosità concreta presso il singolo esercizio commerciale è stato considerato ultroneo, perché il provvedimento comunale si fondava sufficientemente sull'informativa antimafia. La domanda cautelare era già stata respinta per insussistenza del fumus. La società ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011

    revisione del provvedimento interdittivo

    La possibilità di chiedere il riesame dell'interdittiva non ne determina, di per sé, la natura non definitiva né impedisce all'amministrazione di utilizzarla quale presupposto per adottare provvedimenti conseguenti.

  • art. 67 d.lgs. n. 159/2011

    Il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea

    L'interdittiva antimafia preclude alla persona fisica o giuridica destinataria determinati rapporti giuridici con la pubblica amministrazione e può giustificare l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia, pur essendo tendenzialmente temporanea e astrattamente suscettibile di riesame, conserva efficacia e può essere posta a fondamento dei provvedimenti amministrativi conseguenti finché non sia stata annullata o privata dei suoi effetti, anche cautelari, in sede giurisdizionale.
  • L'interdittiva antimafia produce una particolare incapacità ex lege, parziale e tendenzialmente temporanea, che preclude al destinatario determinati rapporti giuridici con la pubblica amministrazione riconducibili all'art. 67 d.lgs. n. 159/2011.
  • La mera presentazione di un'istanza di revisione dell'interdittiva antimafia non impone all'amministrazione procedente di sospendere o archiviare il procedimento volto all'adozione delle conseguenti misure amministrative.
  • Quando il provvedimento amministrativo è fondato su un'informativa antimafia interdittiva efficace, non è necessario accertare anche una specifica situazione di pericolosità verificatasi nel singolo esercizio commerciale, se tale circostanza è estranea al presupposto normativo dell'atto adottato.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaCommercio e grandi strutture di vendita
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoCommercio e attività produttive
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicitàRiparto di giurisdizione

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