Sentenza n. 734/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - della determinazione R.G. n. 1482 del 30.10.2025, comunicata alla ricorrente in data 31.10.2025, con cui la Amministrazione Provinciale stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della Sant’Angelo S.r.l., con sede in viale Marina di Ginosa, della procedura aperta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla vigilanza, controllo, pronta messa in sicurezza e manutenzione degli edifici di competenza della provincia di Taranto - CUP: D52B25000410003 - CIG: B6F06852F5, aggiudicazione efficace in favore della ditta Sant’Angelo S.r.l.”; - dei verbali tutti, nei limiti dell’interesse della ricorrente, con particolare riferimento ai verbali dove vengono riportate le valutazioni e l’attribuzione del punteggio numerico riferito alla ricorrente ed alla società prima graduata Sant’Angelo S.r.l.; - dell’art. 18.2 del Disciplinare di gara (rubricato: “Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo della offerta tecnica”) nei limiti dell’interesse della ricorrente, nella parte in cui, irragionevolmente, non prevede l’indicazione di una motivazione per l’attribuzione del punteggio tecnico, in assenza di una specificazione dei sub-criterio relativi; - ove possa occorrere, nei limiti dell’interesse della ricorrente delle scelte operate dalla Commissione di gara, nella parte in cui, senza alcuna preventiva specificazione, i commissari hanno attribuito un punteggio al criterio sub 1 “Esperienze pregressa in lavorazione analoghe”, sub 1.1 “Esperienze analoghe pregresse” e 1.2 “Tipologia e attinenza delle lavorazioni analoghe svolte” , rispettivamente alla ricorrente anche attraverso un raffronto con i relativi punteggi assegnati alla quarta classificata VI GI e alla aggiudicataria; - di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto e/o comunque connesso, nonché del Bando di gara, del Capitolato tecnico prestazionale e del Disciplinare di gara, laddove interpretato in malam partem nei confronti della ricorrente. nonché, ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a., per la conseguente condanna della Amministrazione alla rideterminazione della graduatoria di gara ed aggiudicazione in favore della ricorrente, che segue in classifica al 2° posto; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, disponendo il subentro della ricorrente che sin d’ora si dichiara disponibile per l’esecuzione del servizio e, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente monetario, oltre accessori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva di una procedura aperta per lavori di vigilanza, controllo, messa in sicurezza e manutenzione degli edifici di competenza della Provincia di Taranto, nonché verbali e valutazioni tecniche di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa controinteressata, i verbali di gara e, nei limiti dell'interesse, la disciplina relativa all'attribuzione del punteggio tecnico. Ha dedotto: 1) violazione della lex specialis, erronea attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri 1.1, concernente le esperienze analoghe pregresse, e 1.2, concernente la tipologia e l'attinenza delle lavorazioni analoghe, nonché manifesta irragionevolezza e disparità di trattamento, sostenendo che la propria esperienza in contratti di global service avrebbe dovuto ricevere una valutazione maggiore e prossima a quella dell'operatore uscente; 2) violazione dell'art. 18.2 del disciplinare, del principio di trasparenza e difetto assoluto di motivazione, per l'attribuzione di meri punteggi numerici senza ulteriori spiegazioni; 3) violazione della par condicio, perché l'aggiudicataria avrebbe ottenuto una valutazione comparabile o superiore pur avendo dimostrato la capacità tecnica mediante contratti di avvalimento, mentre la ricorrente disponeva direttamente di mezzi e risorse; 4) violazione del principio di coerenza valutativa e sviamento nella comparazione con l'operatore uscente VI.GI. S.r.l., in ragione della diversa natura a corpo o a misura dei contratti pregressi. La ricorrente ha inoltre chiesto il subentro nell'appalto, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Il TAR ha dichiarato inutilizzabili e disposto lo stralcio delle memorie di replica depositate dalla ricorrente, poiché mancava una memoria conclusionale e le repliche erano state depositate oltre i termini, così da non poter essere utilizzate per eludere il termine previsto dall'art. 73 c.p.a.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel merito. Il TAR ha ritenuto legittima la valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, non risultando abnorme o manifestamente irragionevole. La valutazione è stata ritenuta coerente con la natura prevalente di appalto di lavori della commessa, con la formulazione dei criteri 1, 1.1 e 1.2 e con le esperienze pregresse dichiarate dai concorrenti. In particolare, l'aggiudicataria aveva documentato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici scolastici e pubblici, coerenti con i criteri di gara; la ricorrente aveva comunque conseguito un punteggio tecnico superiore a quello dell'aggiudicataria; l'operatore uscente aveva ragionevolmente ottenuto il punteggio massimo poiché aveva eseguito il medesimo servizio oggetto della commessa. Sono state ritenute irrilevanti, ai fini dei sub-criteri contestati, la natura a corpo o a misura, nonché l'entità o la durata delle precedenti esperienze. Il motivo relativo alla motivazione è stato respinto perché il disciplinare, al paragrafo 18.2 e nella Tabella 7, articolava i criteri in modo sufficientemente chiaro e specifico, associando a ciascun coefficiente numerico un giudizio qualitativo; in tale contesto il punteggio numerico era idoneo a rendere comprensibile l'iter valutativo e costituiva motivazione sufficiente. È stata respinta anche la censura sull'avvalimento, poiché la funzione dell'istituto è favorire la massima partecipazione e la concorrenza, sicché il suo utilizzo non può costituire, di per sé, ragione per valutare in senso deteriore la capacità tecnica dell'operatore. Il TAR ha prescisso dall'ulteriore eccezione di inammissibilità relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'operatore uscente, ritenendo il ricorso infondato nel merito. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori in favore della Provincia di Taranto e in euro 2.500,00 oltre accessori in favore dell'aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
il deposito di memorie conclusionali e di documenti costituisce il presupposto indefettibile per la presentazione nei termini prescritti delle memorie di replica
Le memorie di replica presuppongono il deposito di una memoria conclusionale e non possono essere utilizzate per eludere il termine previsto per le memorie conclusionali; in mancanza o in caso di tardività, sono inutilizzabili.
art. 3 l. 241/1990
La necessità di una motivazione ulteriore rispetto al punteggio numerico dipende dal livello di chiarezza, analiticità e articolazione dei criteri e sottocriteri di gara.
artt. 122 e 124 c.p.a.
Sono richiamati dalla domanda di inefficacia del contratto e di subentro, proposte in conseguenza dell'impugnazione dell'aggiudicazione.
paragrafo 18.2, Tabella 7, del disciplinare di gara
La disciplina associava ai coefficienti numerici specifici giudizi qualitativi e delimitava sufficientemente il giudizio della Commissione, rendendo adeguato il punteggio numerico quale motivazione.
Massime di principio
- Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnico-discrezionale della Commissione è sindacabile solo quando risulti abnorme, manifestamente irragionevole o incoerente rispetto ai criteri della lex specialis; non è sufficiente una diversa opinione del concorrente sulla qualità delle offerte.
- Il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente della valutazione dell'offerta tecnica quando la lex specialis stabilisce criteri, sub-criteri, voci e sottovoci sufficientemente chiari, analitici e articolati, associando ai coefficienti giudizi qualitativi idonei a rendere ricostruibile l'iter logico della Commissione.
- La comparabilità delle esperienze pregresse deve essere valutata in relazione ai criteri concretamente stabiliti dalla lex specialis; elementi non contemplati o non pertinenti rispetto ai sub-criteri, quali la natura a corpo o a misura, l'entità o la durata dei contratti, non possono fondare una diversa valutazione se non risultano rilevanti secondo la disciplina di gara.
- L'utilizzo dell'avvalimento, quale strumento diretto a favorire la partecipazione e la concorrenza, non può costituire di per sé motivo di deteriore valutazione della capacità tecnica dell'operatore economico.
- Le memorie di replica sono ammissibili solo come strumento di contrasto alle difese contenute nella memoria conclusionale avversaria; in assenza di una memoria conclusionale o quando siano depositate oltre il termine per le conclusionali, non possono essere utilizzate per eludere i termini processuali e devono essere stralciate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1089/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →