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Ordinanza

Ordinanza n. 2803/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. In questa fase di cognizione sommaria ha ritenuto insussistente il fumus necessario per concedere la misura, poiché il requisito reddituale richiesto per la favorevole conclusione dell’iter di assunzione risultava insufficiente, sulla base dei reiterati approfondimenti svolti dall’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione Prima, che aveva respinto la domanda cautelare nel procedimento relativo all’iter di assunzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensione degli effetti dell’attività amministrativa contestata nell’ambito dell’iter di assunzione. Dal testo emerge che la questione cautelare riguardava la sufficienza del requisito reddituale necessario per consentire la favorevole conclusione dell’iter di assunzione. L’appello cautelare mirava quindi alla riforma della reiezione pronunciata in primo grado, ma il testo non espone ulteriori specifici motivi di censura.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la domanda può essere respinta, all’esito della cognizione sommaria, quando dagli approfondimenti amministrativi emerga l’insufficienza di un requisito reddituale necessario per la favorevole conclusione dell’iter amministrativo cui aspira il ricorrente.
  • La reiterazione degli approfondimenti svolti dall’Amministrazione sul requisito reddituale può costituire, nella fase cautelare, elemento idoneo a escludere il fumus boni iuris della pretesa azionata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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