Cassazione Penale, Sentenza n. 36590/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Monaco impugna l'ordinanza che ha concesso la detenzione domiciliare rigettando invece la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali (e semilibertà). Il ricorso denuncia violazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) e vizio motivazionale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), nonché inosservanza dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario: il Tribunale non avrebbe valutato la evoluzione della personalità del condannato né considerato elementi posti dalla difesa, in particolare il regolare contratto di lavoro presso una casa di cura per anziani e il parere favorevole dell'U.E.P.E.; al contrario la decisione si sarebbe basata esclusivamente sui precedenti penali (furti del 2014 e ricettazione 2021), senza una congrua disamina dei progressi rieducativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania. La Corte ha rilevato che la decisione di merito si fondava esclusivamente sulla vita antefacta del condannato e sui pregiudizi penali, senza valutare la evoluzione della personalità, l'iter di risocializzazione, il contratto di lavoro segnalato e il parere UEPE; ha ricordato che l'affidamento in prova è finalizzato alla rieducazione e può essere concesso anche quando il processo di emenda sia soltanto avviato, che il giudice ha discrezionalità ma deve motivare adeguatamente la prognosi di recidiva. Per tali ragioni la motivazione è risultata carente/mancante e pertanto la Corte ha annullato con rinvio.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova come principale misura alternativa volta alla finalità rieducativa (art. 27 Cost.). La Corte interpreta la norma sottolineando che rileva l'evoluzione della personalità dopo il fatto e che il giudice deve valutare la idoneità della misura rispetto al reinserimento, potendo il requisito lavorativo essere surrogato da attività socialmente utili.
art. 606, comma 1, codice di procedura penale (lett. b))
Consente la censura per violazione di norme sostanziali o processuali; la Corte ha ritenuto che vi sia stata inosservanza e erronea applicazione dell'art. 47 Ord. pen. nella valutazione del requisito per l'affidamento.
art. 606, comma 1, codice di procedura penale (lett. e))
Consente la censura per omessa, illogica o contraddittoria motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente questo vizio in quanto il provvedimento di merito non motivava la mancata valutazione di elementi cruciali (contratto di lavoro, parere UEPE, progressi rieducativi) ed era basato unicamente sui precedenti.
art. 27, terzo comma, Cost.
Principio costituzionale della funzione rieducativa della pena; la Corte lo richiama a fondamento della finalità dell'affidamento in prova e del dovere del giudice di considerare l'effettiva possibilità di rieducazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'enunciazione dei motivi (schema espositivo del ricorso). Viene usata in fase di enunciazione dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- L'affidamento in prova è finalizzato alla rieducazione: il giudice deve valutare l'evoluzione post-fatto della personalità e le possibilità concrete di reinserimento, non solo i precedenti penali.
- La disponibilità di un lavoro non è un requisito assoluto: può essere surrogata da attività socialmente utili o volontarie, ma la sua esistenza va considerata e motivata se rilevante.
- Il parere dell'U.E.P.E. e altri elementi oggettivi posti dalla difesa devono essere esplicitamente valutati e discussi nel provvedimento: la loro omissione può determinare l'annullamento per carenza motivazionale.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella prognosi di recidiva, ma tale discrezionalità non esime dal fornire una motivazione coerente, logica e completa; il ricorso in Cassazione per omessa o illogica motivazione è efficace quando la decisione risulta sprovvista dei momenti argomentativi essenziali.
- Se la decisione di diniego si fonda esclusivamente sui precedenti penali senza considerare gli elementi di risocializzazione, la Cassazione è propensa ad annullare con rinvio per un nuovo esame motivato.
- In casi simili, la difesa dovrebbe documentare e sottolineare elementi come contratto di lavoro, relazioni UEPE, attività rieducative svolte e progressi comportamentali per indurre il giudice a motivare positivamente o per ottenere l'annullamento in sede di legittimità.
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