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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22203/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrici)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio successorio avente ad oggetto un testamento olografo contestato. Gli attori avevano chiesto di disconoscere l'autenticità della scheda, aprire la successione legittima e attribuire a ciascuno la propria quota; le convenute, tra cui la ricorrente, avevano invece sostenuto l'autenticità del testamento e la loro qualità di legatarie, chiedendo che per i beni non contemplati si procedesse secondo legge. Il Tribunale, accertata l'autenticità del testamento, ritenne inammissibile come nuova la domanda formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni con cui si chiedeva di dichiarare la ricorrente anche erede e proprietaria esclusiva dell'intero bene. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 183, 189 e 190 c.p.c. e 588 c.c., sostenendo che non si trattasse di domanda nuova ma di mera precisazione/riqualificazione della propria posizione come erede ex re certa dei beni già rivendicati sin dall'inizio, senza mutamento di petitum e causa petendi, con richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla modificazione della domanda e sulla riqualificazione del fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha chiarito che l'ampiezza dello ius variandi ammessa nel corso della prima fase istruttoria riguarda modifiche della domanda connesse alla medesima vicenda sostanziale, che non comprimano la difesa della controparte e non allunghino irragionevolmente il processo; tale facoltà non consente invece di introdurre, in sede di precisazione delle conclusioni, una domanda totalmente nuova e fattualmente alternativa rispetto a quella originariamente proposta. Nel caso concreto, la ricorrente aveva sin dall'atto introduttivo escluso di agire come erede, rivendicando solo la qualità di legataria; la successiva richiesta di essere dichiarata erede ex re certa implicava una diversa ricostruzione fattuale, avrebbe richiesto nuova istruttoria e avrebbe spiazzato la difesa avversaria. Il ricorso è stato dunque rigettato. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione degli intimati, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348 bis c.p.c.

    Norma richiamata per l'ordinanza di inammissibilità dell'appello da parte della Corte territoriale.

  • art. 348 ter c.p.c.

    La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado ai sensi del comma 3; la Corte ha anche verificato la tempestività del ricorso in relazione alla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello.

  • art. 183 c.p.c.

    La modificazione della domanda è ammessa nella fase prevista dalle memorie istruttorie solo se resta connessa alla vicenda sostanziale, non pregiudica la difesa della controparte e non incide sulla ragionevole durata del processo; non può essere esercitata in sede di precisazione delle conclusioni per introdurre una domanda nuova.

  • art. 189 c.p.c.

    La precisazione delle conclusioni serve a definire o rinunciare a parti della domanda, non a introdurre un nuovo thema decidendum.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme agli artt. 183 e 189 c.p.c. per sostenere la legittimità della propria precisazione finale; la Corte ne esclude l'idoneità a giustificare una domanda nuova.

  • art. 588 c.c.

    Richiamato per sostenere la configurabilità della qualità di erede ex re certa sui beni già rivendicati, ma la Corte esclude che tale qualificazione possa essere introdotta tardivamente come domanda nuova.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • legge n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, applicata ratione temporis.

Massime di principio

  • La modifica della domanda è ammissibile solo nella fase istruttoria prevista dall'art. 183 c.p.c. e solo se resta ancorata alla medesima vicenda sostanziale, senza sorprendere la controparte né ritardare irragionevolmente la decisione.
  • Non è consentito, in sede di precisazione delle conclusioni, trasformare una domanda originaria in una domanda del tutto nuova o fattualmente incompatibile con quella proposta inizialmente.
  • La riqualificazione giuridica di fatti già allegati non coincide con la proposizione di un nuovo fatto costitutivo: se la nuova domanda presuppone una diversa ricostruzione fattuale, essa esce dai limiti dello ius variandi.
  • Il principio di autoresponsabilità delle parti impone di individuare tempestivamente il petitum e la causa petendi, così da garantire il contraddittorio effettivo e la ragionevole durata del processo.
  • La precisazione delle conclusioni non è una sede per ampliare il thema decidendum, ma solo per rifinire o eventualmente ridurre le domande già ritualmente introdotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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