Cassazione Penale, Sentenza n. 12820/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per vari reati pronunciata dal Tribunale di Novara e dalla Corte d'appello. Ha dedotto: 1) violazione del diritto di difesa (artt. 601, 604, 605, 102, 179 c.p.p.) sostenendo che la qualificazione dell'aggravante e il trasferimento del processo dal Tribunale monocratico al collegiale avrebbero dovuto rimetterlo nei termini per decidere sull'eventuale rito alternativo (rito abbreviato) e avrebbero richiesto modifica formale del capo di imputazione e informazione delle parti; 2) nullità per vizio di motivazione perché la Corte d'appello avrebbe considerato l'eccezione priva di interesse nonostante l'assoluzione sul capo 1) e per violazione dei diritti garantiti dagli artt. 24 Cost. e 6 CEDU, richiamando anche pronunce costituzionali sulla materia (censura per interpretabile carenza di possibilità di chiedere rito abbreviato dopo nuova contestazione della circostanza aggravante).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto carente l'interesse del ricorrente rispetto alle questioni relative al capo 1), poiché per quel fatto il ricorrente era stato assolto e quindi non vi era un beneficio pratico conseguibile dall'impugnazione. Ha altresì rilevato la genericità del primo motivo e l'assenza di una precedente istanza per rito abbreviato nella fase di udienza preliminare. Sul piano sostanziale ha chiarito l'interpretazione dell'art. 33-septies c.p.p.: quando l'udienza preliminare è già stata celebrata il Tribunale monocratico deve trasmettere "orizzontalmente" gli atti al Tribunale collegiale e non restituirli al pubblico ministero, salvo il caso in cui l'omissione dell'udienza preliminare abbia di fatto negato all'imputato la possibilità di esercitare le prerogative di quella fase (e solo in tale ipotesi può esserci regressione della fase). Nel caso concreto la trasmissione orizzontale era corretta, non vi fu modifica dell'imputazione e quindi non si poteva rimettere in termini il ricorrente per chiedere un rito alternativo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
codice di procedura penale
La norma è interpretata nel senso che, se l'udienza preliminare è stata celebrata, il Tribunale monocratico che rilevi di non essere competente per composizione deve trasmettere gli atti "orizzontalmente" al Tribunale collegiale e non restituirli al pubblico ministero; la restituzione e la regressione della fase sono ammesse solo se all'imputato è stato negato il passaggio attraverso l'udienza preliminare
codice di procedura penale
Richiamate come norme connesse alla disciplina dell'attribuzione degli affari e alla necessità, in linea di regola, della trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase
codice di procedura penale
Richiamato per escludere che nella specie si sia verificata una nuova contestazione formale del capo di imputazione tale da determinare le conseguenze previste dall'art. 516 (nuova contestazione che legittimerebbe, in ipotesi, altre conseguenze processuali)
codice di procedura penale
Citato nella discussione relativa alla disciplina dell'eventuale sindacato sulla contestazione di circostanze aggravanti; la decisione rileva che non si è verificata nella specie la fattispecie di nuova contestazione che imporrebbe specifiche conseguenze
codice penale
artt. 110, 629, 610, 612, 582, 585, 576 n.1, 393
Articoli contestati in sede di merito (reati e circostanze aggrovanti) le cui qualificazioni sono state oggetto del giudizio di merito; la Cassazione non ha modificato la ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito
Costituzione della Repubblica Italiana
Riferimento ai diritti di difesa invocati dal ricorrente; la Corte ricorda che tali diritti vanno valutati concretamente e non si riscontrano violazioni nella vicenda ove non sia stata negata la possibilità di esercitare le prerogative dell'udienza preliminare
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamato dal ricorrente per la presunta violazione del giusto processo; la Corte ritiene che non sussista un vulnus all'art. 6 nelle ipotesi considerate ove non sia stata preclusa la fase che consente all'imputato di esercitare le opzioni processuali
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
art. 23, comma 8 (richiamato procedimentalmente)
Riferimento procedurale relativo alla mancata richiesta di discussione orale; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi della disciplina
Massime di principio
- Se l'imputato è stato assolto rispetto a un capo di imputazione, le deduzioni processuali relative a quel capo possono essere prive di interesse e il ricorso può risultare inammissibile per mancanza di utilità concreta.
- Quando l'udienza preliminare è già stata celebrata, il Tribunale monocratico che ritenga il reato di competenza del collegio deve trasmettere gli atti "orizzontalmente" al Tribunale collegiale e non restituirli al pubblico ministero; la restituzione è consentita solo se l'omissione dell'udienza preliminare ha effettivamente impedito all'imputato di esercitare le opzioni processuali.
- La possibilità di chiedere un rito alternativo (es. rito abbreviato) deve essere esercitata nei termini e nelle fasi in cui il codice lo prevede (in particolare in udienza preliminare); un trasferimento successivo degli atti non rimettere automaticamente in termini per tale scelta, salvo che sia stata negata l'effettiva possibilità di partecipare all'udienza preliminare.
- La mera rilevazione di una circostanza aggravante emergente dagli atti non equivale necessariamente a una nuova contestazione formale che richieda l'informazione ex novo delle parti; occorre valutare se sia stata di fatto modificata l'imputazione o se sia stata impedita la partecipazione dell'imputato alle scelte processuali.
- Motivi generici o mancanti di interesse pratico non soddisfano il requisito di concretezza e attualità necessario per l'impugnazione in Cassazione e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12523/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12528/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12529/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12532/2022 del 05/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →