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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 982/2024 in data 12 dicembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 982/2024, recante condanna all'attribuzione di € 1.500,00 mediante la Carta del docente, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 982/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 18 febbraio 2025 e il suo successivo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 1° agosto 2025. Ha chiesto l’ordine di integrale esecuzione entro sessanta giorni e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omesso adempimento. Ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, compresa la corresponsione degli interessi o della rivalutazione previsti dalla sentenza, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali non eseguiti dall'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso ha contribuito a integrare i presupposti dell'azione di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato dalla sentenza oggetto di ottemperanza quale criterio per la corresponsione di interessi o rivalutazione sul credito riconosciuto alla ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
  • La prova del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all'amministrazione, unitamente alla mancata esecuzione e al decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche, consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione coattiva degli obblighi giudizialmente imposti.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell'amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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