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Sentenza

Sentenza n. 2763/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600992

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 807 del 2025, passata in giudicato, relativa alla Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha agito in ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 807 del 2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20-2022/23 e condannato l’amministrazione al pagamento di 2.000 euro mediante buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione e spese di lite. Deduceva il mancato adempimento del Ministero nonostante la notificazione della pronuncia, effettuata il 1° settembre 2025, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando la Carta del docente e accreditandovi l’importo riconosciuto per gli anni scolastici 2019/20-2022/23, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, spese di lite e accessori. Ha assegnato all’amministrazione 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La pronuncia è fondata sul passaggio in giudicato del titolo, sulla regolare notificazione e sul decorso del termine dilatorio; il Ministero non ha contestato di aver pagato né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega: il commissario dovrà attivarsi, su istanza del ricorrente dopo la scadenza infruttuosa del termine, e provvedere entro ulteriori 60 giorni, riferendo al Tribunale. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 550 euro, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    che sono state rispettate le formalità ed i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronuncia all’amministrazione scolastica debitrice (cfr. notifica effettuata l’1/9/2025, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 comma 1 del D.L. 669/1996);

    Per l’esecuzione coattiva della condanna pecuniaria nei confronti dell’amministrazione è necessario rispettare la notificazione del titolo e il termine dilatorio di 120 giorni; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    che la resistente Amministrazione, pertanto, deve essere condannata a rilasciare la “Carta del docente” in favore della parte ricorrente e ad accreditarvi l’importo indicato nella sentenza in oggetto per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, oltre interessi o rivalutazione – ai sensi dell’art. 22 comma 36 della L. 724/94 –dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e le spese di lite ed accessori, entro il termine ultimo di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza;

    Gli importi dovuti in esecuzione del giudicato sono maggiorati degli interessi o della rivalutazione dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • artt. 39, comma 1, c.p.a. e 93 c.p.c.

    condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite – previa distrazione in favore dei legali di parte ricorrente indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari ai sensi degli artt. 39 comma 1 c.p.a. e 93 c.p.c. – liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.

    In presenza della dichiarazione di antistatarietà dei difensori, le spese liquidate sono distratte in loro favore.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    che il compenso per il Commissario ad acta, se dovuto, verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

    L’eventuale compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente con separato decreto secondo il testo unico sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di una somma, accertati la regolare notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine assegnato e predisporre la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
  • Se l’amministrazione convenuta in ottemperanza non contesta l’inadempimento e non deduce né prova l’avvenuto pagamento o fatti modificativi o estintivi del credito riconosciuto dal giudicato, il ricorso per l’esecuzione del titolo è fondato.
  • Quando il titolo riconosce il diritto all’accredito della Carta del docente, l’esecuzione deve avvenire mediante rilascio della Carta e accredito dell’importo dovuto, con interessi o rivalutazione dalla data di insorgenza del diritto fino alla concreta attribuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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