Ordinanza n. 1099/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare relativa all’attivazione di una classe collaterale
Esito
Favorevole al ricorrente (istituto paritario)
Prevale il privato
La controversia
Il gestore di un istituto scolastico paritario ha appellato l’ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto l’istanza cautelare proposta contro l’operato del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in materia di attivazione di una “classe collaterale”. L’appello cautelare ha contestato la mancata o negata attivazione della classe richiesta. Il Consiglio di Stato ha esaminato, quanto al periculum in mora, la pregnanza del pregiudizio prospettato, anche alla luce di precedenti ordinanze della stessa Sezione su vicende analoghe. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato la necessità di approfondire nel giudizio di merito la questione relativa alla natura perentoria o ordinatoria del termine previsto dall’art. 1, comma 6-bis, l. n. 62/2000 per l’attivazione della classe collaterale, considerando la ratio dell’istituto, il carattere eccezionale della previsione e l’esigenza che la classe non si trasformi in un mero “centro d’esami”.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR Lazio, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado, disponendo l’immediato riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione. La riedizione dell’attività amministrativa dovrà tenere conto, ove venga riconosciuta la classe collaterale richiesta, delle cautele individuate in una precedente ordinanza della Sezione. È stata inoltre ordinata la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare di entrambi i gradi sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Consente al Consiglio di Stato di decidere sull’appello cautelare; nel caso concreto è stato applicato per accogliere l’appello e riformare l’ordinanza cautelare di primo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato richiamato quale base per ordinare al TAR la sollecita fissazione dell’udienza di merito dopo l’accoglimento della tutela cautelare.
art. 1, comma 6-bis, l. n. 62/2000
La natura perentoria o ordinatoria del termine previsto per l’attivazione della classe collaterale costituisce questione da approfondire nel giudizio di merito, alla luce della ratio e dell’eccezionalità dell’istituto.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la pregnanza del periculum in mora può giustificare l’accoglimento della domanda cautelare quando il pregiudizio derivante dall’immediata efficacia dell’azione amministrativa risulti particolarmente significativo.
- Quando la soluzione della controversia dipende dalla qualificazione, come perentorio o ordinatorio, di un termine previsto per l’esercizio di un potere amministrativo, la questione può essere rimessa all’approfondimento del giudizio di merito se presenta rilievo decisivo ai fini della legittimità dell’azione amministrativa.
- L’attivazione eccezionale di una classe collaterale presso un istituto paritario deve essere valutata in coerenza con la ratio dell’istituto e con cautele idonee a evitare che essa si trasformi in un mero centro d’esami.
- L’accoglimento della tutela cautelare può essere disposto ai fini dell’immediato riesercizio del potere amministrativo, senza anticipare definitivamente la soluzione della controversia di merito.
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