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Ordinanza

Ordinanza n. 2310/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato due provvedimenti del SUI della Prefettura di Palermo, rispettivamente di rigetto e di diniego dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato, deducendone l'illegittimità. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di ricorso. Nel corso dell'esame della controversia il Collegio ha rilevato omissioni in alcuni campi della dichiarazione dei redditi allegata dal ricorrente e ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulla sua situazione reddituale e tributaria, nonché sulla residenza effettiva.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ha disposto un'istruttoria demandata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, con facoltà di subdelega. L'amministrazione ausiliaria dovrà, previo accesso agli atti del procedimento, ricostruire la situazione reddituale del ricorrente a partire dal 2023, accertare le eventuali pendenze tributarie dal 2023 alla data dell'accertamento e verificare la residenza effettiva del dichiarante. È stato assegnato il termine di 60 giorni per l'adempimento ed è stata fissata l'udienza di discussione del merito al 1° dicembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sull'annullamento dei dinieghi o sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione, emergono omissioni o incongruenze nella documentazione reddituale prodotta in giudizio, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori per ricostruire la situazione economica e tributaria dell'interessato e verificarne la residenza effettiva.
  • Gli incombenti istruttori possono essere demandati a un'amministrazione diversa da quella parte del giudizio, individuata per la sua competenza tecnica, con facoltà di subdelega e previa acquisizione degli atti del procedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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