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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35250/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

BILARDELLO impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna del Tribunale di Milano (giudizio abbreviato) per il delitto di cui all'art. 493-ter c.p. (possesso, a fine di trarne profitto, di una carta di pagamento) con pena di 1 anno di reclusione e 300 euro di multa, ed aveva assolto l'imputato dall'accusa di ricettazione (art. 648 c.p.), trasmettendo contestualmente gli atti al PM per il reato di frode informatica continuata. Il ricorso per cassazione conteneva tre motivi: (1) vizio di motivazione relativo all'identificazione dell'imputato e alla mancata acquisizione/valutazione dei documenti identificativi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché valutazione errata della situazione socioeconomica e della recidiva; (3) vizio di motivazione per la mancata revoca della trasmissione degli atti al PM in relazione al reato di frode informatica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, pur esistendo un parziale travisamento della censura da parte della Corte d'appello, il complesso argomentativo di primo e secondo grado (verifica degli originali da parte degli esercenti, utenza telefonica intestata all'imputato, mancata denuncia di furto/smarrimento) costituisce una motivazione congrua e compatibile con la decisione, non superata dalle deduzioni difensive. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità rispetto alla motivazione impugnata (quanto alle attenuanti generiche) e perché la sospensione condizionale è ostata da precedenti condanne a pena detentiva (art. 164 c.p.), anche se alcune sanzioni erano state indultate. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la statuizione impugnata (trasmissione degli atti al PM) non poteva essere oggetto di appello per principio di tassatività delle impugnazioni; pertanto la Corte d'appello non era tenuta a riformularne la motivazione in sede di gravame. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma che sanziona il possesso di carte di pagamento altrui al fine di trarne profitto; sulla scorta di elementi documentali e di riscontri (documenti forniti agli esercenti, utenza telefonica) la Corte ha confermato la responsabilità ai sensi di questa norma.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione: il Tribunale ha assolto l'imputato da questa contestazione perché il fatto non sussiste; la Cassazione non ha annullato tale assoluzione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti speciali e la loro quantificazione: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi favorevoli adeguatamente provati o specificamente confutati, per cui l'istanza difensiva sulle attenuanti è risultata generica e inammissibile.

  • art. 133 cod. pen.

    Disciplina la determinazione della pena: la Corte ha motivato la misura ritenendo non applicabili circostanze favorevoli in presenza di precedenti e della gravità complessiva.

  • art. 164 cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena: la Corte ha escluso il beneficio in ragione delle precedenti condanne a pena detentiva riportate dal ricorrente, ostative alla concessione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di pagamento delle spese processuali a carico del soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Cite come criteri di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge: la Cassazione ha applicato il sindacato limitato sulla motivazione, richiedendo vizi di macroscopica evidenza per accogliere la censura.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi in determinati riti e impone specificità nell'indicazione dei motivi di cassazione; la Corte ha rilevato che alcuni motivi risultavano formulati nei limiti di tale disposizione e in certi aspetti carenti di specificità.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Consente la presentazione di requisitorie scritte in Cassazione in determinate condizioni; nel caso il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Contestazioni sull'identità dell'imputato: la Corte di Cassazione valuta la congruità della motivazione complessiva formata da primo e secondo grado; se Tribunale e Corte d'appello forniscono un quadro argomentativo coerente basato sugli atti, le deduzioni difensive intermittenti o non specifiche difficilmente ribaltano la decisione.
  • Vizio di motivazione: per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario dimostrare errori di motivazione macroscopicamente evidenti; minime incongruenze o argomentazioni non espressamente confutate possono risultare ininfluenti se la decisione appare logicamente spiegata.
  • Concessione delle attenuanti e benefici (es. sospensione condizionale): il giudice deve confrontarsi specificamente con le deduzioni difensive; tuttavia pregiudizi penali pregressi possono ostare automaticamente alla concessione di taluni benefici (art. 164 c.p.), e l'assenza di possibilità oggettiva di risarcimento non costituisce di per sé motivo obbligatorio per concedere attenuanti.
  • Impugnabilità di provvedimenti processuali: alcune statuizioni formali (es. trasmissione degli atti al PM) sono sottratte all'impugnazione per principio di tassatività; se un atto non poteva essere validamente impugnato in appello, la sua censura in cassazione è generalmente inammissibile.
  • Onere di specificità nei motivi di gravame e in Cassazione: le censure devono confrontarsi direttamente e in modo puntuale con le motivazioni impugnate; affermazioni generiche o non aderenti alla motivazione resa sono spesso dichiarate inammissibili.

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